Art. 964 c.o.m. — Ammissione ai corsi di specializzazione

Gli ufficiali ((del Corpo unico della Sanita' militare)) in servizio permanente che sono ammessi, previa domanda ((ovvero all'esito del corso formativo)), su designazione e per le esigenze dell'amministrazione, ai corsi di specializzazione delle facolta' mediche universitarie, all'atto dell'iscrizione alla scuola di specializzazione, sono vincolati a rimanere in servizio per un periodo di anni pari a due volte e mezzo il numero di anni prescritto per il conseguimento della specializzazione. Il vincolo della ferma decorre dalla data di ammissione ai corsi e la durata dello stesso e' aumentata dell'eventuale residuo periodo di precedente ferma contratta, ancora da espletare. 138 ((Il vincolo di ferma di cui al comma 1 e' valido anche se contratto prima dell'istituzione del Corpo unico della Sanita' militare.)) 138

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74

138

con decorrenza dal 1 gennaio 2027

Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".

Testo vigente dal 28 maggio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 maggio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 2017 al 28 maggio 2026. 29 parole tolte, 33 parole aggiunte.

Gli ufficiali tolto: dei Corpi sanitari dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e gli ufficiali del comparto sanitario e psicologico, specialita' sanita' (medicina/farmacia) e specialita' veterinaria dell'Arma dei carabinieri aggiunto: del Corpo unico della Sanita' militare in servizio permanente che sono ammessi, previa domanda aggiunto: ovvero all'esito del corso formativo, su designazione e per le esigenze dell'amministrazione, ai corsi di specializzazione delle facolta' … dello stesso e' aumentata dell'eventuale residuo periodo di precedente ferma contratta, ancora da espletareaggiunto: . Il vincolo di ferma di cui al comma 1 e' valido anche se contratto prima dell'istituzione del Corpo unico della Sanita' militare.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74

    Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art964 · fonte del testo

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