Art. 725 c.o.m. — Formazione degli aspiranti e degli ufficiali presso l'Accademia militare e le scuole di applicazione

Per gli aspiranti, i sottotenenti e i tenenti dei ruoli normali, delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo degli ingegneri, del Corpo di commissariato e del Corpo sanitario, che superano i corsi presso l'Accademia militare e le scuole di applicazione, il nuovo ordine di anzianita' e' determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste nel regolamento. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 APRILE 2026, N. 58. 138 Gli aspiranti e gli ufficiali di cui al comma 1, che:

  • a)non superano per una sola volta uno degli anni del corso per essi previsto, sono ammessi a ripeterlo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianita' assoluta;
  • b)superano il corso per essi previsto con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno. I sottotenenti di cui al comma 1 sono tratti dai frequentatori degli istituti di formazione che hanno completato con esito favorevole il terzo anno di corso secondo le modalita' previste dal piano degli studi della Forza armata e secondo quanto previsto dal regolamento dell'istituto. L'anzianita' di grado dei sottotenenti di cui al comma 1 decorre, ai soli fini giuridici, dalla data di nomina ad aspirante. E' nominato aspirante e ammesso a frequentare il terzo anno in qualita' di frequentatore, l'allievo dei ruoli di cui al comma 1 risultato idoneo al termine del secondo anno. La nomina ad aspirante decorre a partire dai corsi di formazione in accademia avviati dall'anno 2024. L'alloggiamento e il pernottamento degli aspiranti possono essere disciplinati con regolamento dell'istituto di formazione.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74

138

con decorrenza dal 1 gennaio 2027

Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 7, comma 1, lettera i)) che "all'articolo 725, comma 1-bis, le parole: «e del Corpo sanitario» sono soppresse". Ha inoltre disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".

Testo vigente dal 28 maggio 2026

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Che cosa è cambiato dal 28 maggio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 12 maggio 2026 al 28 maggio 2026.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74

    Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 7, comma 1, lettera i)) che "all'articolo 725, comma 1-bis, le parole: «e del Corpo sanitario» sono soppresse". Ha inoltre disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art725 · fonte del testo

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