Art. 2197-ter.1 c.o.m. — Reclutamento straordinario per il ruolo dei marescialli

((In deroga a quanto previsto dagli articoli 682 e 760 e nell'ambito delle consistenze del personale di ciascuna Forza armata, e' autorizzato, per il biennio 2026-2027, il reclutamento, a nomina diretta con il grado di maresciallo o grado corrispondente, mediante concorso per titoli, di trenta marescialli in servizio permanente. I posti a concorso sono ripartiti, per Forza armata, con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa.)) Il concorso di cui al comma 1 e' riservato al personale in servizio appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, anche in deroga ai vigenti limiti di eta', in possesso dei seguenti requisiti:

  • a)laurea per le professioni sanitarie di cui all'articolo 212, comma 1, e relativa abilitazione professionale;
  • b)non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna. Le modalita' di svolgimento del concorso, compresi la tipologia e i criteri di valutazione dei titoli di merito ai fini della formazione della graduatoria, sono stabiliti dal bando di concorso. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 APRILE 2026, N. 58)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 APRILE 2026, N. 58)).

Testo vigente dal 12 maggio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 maggio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 19 aprile 2025 al 12 maggio 2026. 186 parole tolte, 42 parole aggiunte in 2 capoversi.

In deroga a quanto previsto dagli articoli 682 e 760 e nell'ambito delle consistenze del personale di ciascuna Forza armata, tolto: come determinate per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 2207, e' autorizzato, per il tolto: solo anno 2020 aggiunto: biennio 2026-2027, il reclutamento, a nomina diretta con il grado di maresciallo o grado corrispondente, mediante concorso per titoli, di tolto: n. 60 aggiunto: trenta marescialli in servizio permanentetolto: , di cui n. 30 dell'Esercito italiano, n. 15 della Marina militare e n. 15 dell'Aeronautica militare.aggiunto: . I posti a concorso sono ripartiti, per Forza armata, con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa. Il concorso di cui al comma 1 e' riservato al personale in servizio …

… di merito ai fini della formazione della graduatoria, sono stabiliti dal bando di concorso. tolto: Per i posti eventualmente non coperti con il concorso di cui al comma 1, nell'anno 2021 puo' essere bandito un ulteriore concorso per titoli riservato al medesimo personale di cui al comma 2 e secondo le modalita' di cui al comma 3. Con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, i posti di cui al primo periodo sono ripartiti per Forza armata, nell'ambito delle relative consistenze di personale, come determinate per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 2207. Per i posti non coperti con il concorso di cui al comma 3-bis, nell'anno 2024 puo' essere bandito un ulteriore concorso per titoli riservato al medesimo personale di cui al comma 2 e secondo le modalita' di cui al comma 3. Con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, i posti di cui al primo periodo sono ripartiti per Forza armata, nell'ambito delle relative consistenze di personale, come determinate per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 2207 aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 APRILE 2026, N. 58. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 APRILE 2026, N. 58.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art2197ter1 · fonte del testo

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