Art. 679 c.o.m. — Modalità di reclutamento dei marescialli e degli ispettori

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Il reclutamento nei ruoli marescialli e ispettori, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene:

  • a)per il 70 per cento dei posti mediante pubblico concorso;
  • b)per il 30 per cento dei posti mediante concorso interno, riservato agli appartenenti ai ruoli sergenti o sovrintendenti e agli appartenenti ai rispettivi ruoli iniziali in servizio permanente. Gli articoli successivi stabiliscono eventuali requisiti speciali per la partecipazione ai predetti concorsi e le ulteriori quote di ripartizione dei posti messi a concorso.

Testo in vigore dal 8 maggio 2010 al 7 luglio 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art679 · fonte del testo

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