( Disposizioni transitorie per l'avanzamento al grado di primo maresciallo dell'Esercito italiano, della Marina militare ((, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare))). 138 Fermo quanto previsto dall'articolo 2251, fino al conferimento delle promozioni relative all'anno 2021, l'avanzamento al grado di primo maresciallo avviene:

  • a)a scelta;
  • b)per concorso per titoli di servizio ed esami. L'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami e' riservato ai marescialli capi e gradi corrispondenti in possesso del diploma di istituto secondario di secondo grado. La partecipazione al concorso e' limitata a non piu' di due volte, elevate a quattro esclusivamente per i sottufficiali che siano risultati, in tutti i precedenti concorsi cui abbiano partecipato, idonei ma non utilmente collocati nelle relative graduatorie di merito. Per l'inserimento nell'aliquota di avanzamento sono richiesti i periodi di permanenza minima nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti di seguito indicati:
  • a)otto anni, per l'avanzamento a scelta;
  • b)per l'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami:
  • 1)cinque anni, per i marescialli capi con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013;
  • 2)sei anni, per i marescialli capi con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014. Le promozioni sono conferite:
  • a)per l'avanzamento a scelta, secondo le modalita' di cui all'articolo 1273, comma 2;
  • b)per l'avanzamento mediante concorso per titoli di servizio ed esami, nel numero massimo di seguito indicato:
  • 1)Esercito italiano: n. 56;
  • 2)Marina militare: n. 50, di cui n. 7 destinati al Corpo delle capitanerie di porto;
  • 3)Aeronautica militare: n. 78. I marescialli capi e gradi corrispondenti promossi ai sensi del comma 1, lettera a), precedono nel ruolo quelli di cui al comma 1, lettera b). I marescialli capi e gradi corrispondenti inseriti nell'aliquota al 31 dicembre 2017 prendono posto nel ruolo dopo i primi marescialli promossi in pari data ai sensi dell'articolo 2251, comma 8, lettera c). Fino al conferimento delle promozioni relative all'anno 2026, non si applica l'articolo 1274, comma 1-bis. Per la composizione delle aliquote di valutazione degli anni dal 2020 al 2029, in deroga all'articolo 1278, comma 1, lettera a), i requisiti di anzianita' richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione a scelta per la promozione al grado di primo maresciallo sono rispettivamente:
  • a)8 anni per i marescialli capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012;
  • b)7 anni per i marescialli capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;
  • c)7 anni per i marescialli capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2019;
  • d)7 anni per i marescialli capi con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 di cui all'articolo 2251-sexies, comma 1, lettera a). Per il conferimento delle promozioni al grado di primo maresciallo per il 2020, al 31 dicembre 2020 sono formate due distinte aliquote di valutazione, rispettivamente per i marescialli capi sotto elencati:
  • a)con anzianita' nel grado fino al 31 dicembre 2012;
  • b)con anzianita' nel grado fino al 31 dicembre 2013. Per gli anni 2020, 2021 e 2022 la decorrenza delle promozioni al grado di primo maresciallo e l'ordine di iscrizione in ruolo sono cosi' disciplinati:
  • a)1° luglio 2020, primi marescialli promossi in prima valutazione con l'aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera a);
  • b)2 luglio 2020, prima meta' dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2019;
  • c)3 luglio 2020, seconda meta' dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2018;
  • d)4 luglio 2020, primi marescialli promossi in prima valutazione con l'aliquota di cui al comma 7-ter, lettera b);
  • e)1° luglio 2021, prima meta' dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera a);
  • f)2 luglio 2021, seconda meta' dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2019;
  • g)3 luglio 2021, primi marescialli promossi in prima valutazione con l'aliquota 2021;
  • h)4 luglio 2021, prima meta' dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera b);
  • i)1° luglio 2022, seconda meta' dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera a);
  • l)2 luglio 2022, primi marescialli promossi in prima valutazione con l'aliquota 2022;
  • m)3 luglio 2022, prima meta' dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2021;
  • n)4 luglio 2022, seconda meta' dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera b). Per l'anno 2018, in deroga all'articolo 1273, comma 2, lettera a), per i marescialli di 1ª classe dell'Aeronautica militare con anzianita' 2010, la decorrenza delle promozioni a scelta al grado di primo maresciallo e' cosi' determinata:
  • a)1° gennaio 2018 per i marescialli di 1ª classe con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2010, promossi in prima valutazione;
  • b)1° luglio 2018 per i marescialli di 1ª classe con anzianita' di grado dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2010, promossi in prima valutazione.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74

138

con decorrenza dal 1 gennaio 2027

Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera d)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] d) articoli 14, 15, 16, 17 e 18".

Testo vigente dal 28 maggio 2026

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 28 maggio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 23 maggio 2021 al 28 maggio 2026. 2 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: ...aggiunto: ( Disposizioni transitorie per l'avanzamento al grado di primo maresciallo dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare). Fermo quanto previsto dall'articolo 2251, fino al conferimento delle promozioni relative all'anno 2021, l'avanzamento al grado di primo maresciallo avviene:

d) 7 anni per i marescialli capi con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 di cui all'articolo 2251-sexies, comma 1, lettera a)tolto: . 7-ter. Per il conferimento delle promozioni al grado di primo maresciallo per il 2020, al 31 dicembre 2020 sono formate due distinte aliquote di valutazione, rispettivamente per i marescialli capi sotto elencati:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74

    Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera d)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] d) articoli 14, 15, 16, 17 e 18".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art2251bis · fonte del testo

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