Art. 1273 c.o.m. — Avanzamento a scelta

L'avanzamento a scelta del personale appartenente ai ruoli dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare ((, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare)) avviene secondo le modalita' e le valutazioni di cui all'articolo 1059. 138 Fatta eccezione per quanto previsto all'articolo 1282, nell'avanzamento a scelta, le promozioni da conferire sono cosi' determinate:

  • a)il primo terzo del personale iscritto nel quadro d'avanzamento a scelta, e' promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal 1° luglio dell'anno di inserimento in aliquota;
  • b)il restante personale e' sottoposto a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi:
  • 1)la prima meta' e' promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con un anno di ritardo rispetto al personale di cui alla lettera a), prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo del personale da promuovere in prima valutazione nello stesso anno ai sensi della medesima lettera a);
  • 2)la seconda meta' e' promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con due anni di ritardo rispetto al personale di cui alla lettera a), prendendo posto nel ruolo dopo il personale da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno. Per il personale appartenente al ruolo dei marescialli dell'Aeronautica militare, le procedure di avanzamento a scelta si effettuano distintamente nell'ambito di ciascuna categoria e specialita' con l'attribuzione delle relative promozioni secondo il criterio di proporzionalita', assicurando almeno una promozione per specialita'. Ogni sottufficiale e' comunque promosso in data non anteriore a quella di promozione del pari grado che lo precede. Il personale escluso dalle aliquote di valutazione per i motivi di cui all'articolo 1051, nell'avanzamento a scelta, prende posto, se idoneo, a seconda del punteggio globale attribuito, nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza delle cause impeditive, ed e' promosso secondo le modalita' indicate nei precedenti commi. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 94.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74

138

con decorrenza dal 1 gennaio 2027

Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;".

Testo vigente dal 28 maggio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 28 maggio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 20 febbraio 2020 al 28 maggio 2026. 2 parole tolte, 5 parole aggiunte.

L'avanzamento a scelta del personale appartenente ai ruoli dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare tolto: e dell'Aeronauticaaggiunto: , dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare avviene secondo le modalita' e le valutazioni di cui all'articolo 1059. Fatta eccezione per quanto previsto all'articolo 1282, nell'avanzamento a scelta, le promozioni da conferire sono cosi' determinate:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74

    Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1273 · fonte del testo

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