Art. 2209-septies c.o.m.
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Sino all'anno ((2033)), il personale militare fino al grado di tenente colonnello e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, ivi compreso quello di cui all'articolo 2210, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g), non altrimenti riassorbibile con le modalita' di cui all'articolo 2209-quinquies, qualora si trovi nelle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, e' collocato in aspettativa per riduzione di quadri, indipendentemente dal grado rivestito, dalla Forza armata, dalla categoria e dal ruolo di appartenenza. Il personale di cui al comma 1 e' collocato in aspettativa per riduzione di quadri in ragione della maggiore anzianita' anagrafica, secondo il seguente ordine di priorita':
- a)a domanda al 31 dicembre di ciascun anno, per il personale che al 1° gennaio dell'anno di riferimento sia a non piu' di sette anni dal raggiungimento del limite di eta' previsto per il grado e il corpo di appartenenza;
- b)d'ufficio al 31 dicembre dell'anno di scadenza di ciascuna programmazione triennale di cui all'articolo 2209-quater, per il personale a non piu' di tre anni dal compimento dei limiti di eta' stabiliti per la cessazione dal servizio permanente e qualora abbia maturato i requisiti utili per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato. Il personale collocato in aspettativa per riduzione di quadri:
- a)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 173;
- b)percepisce il trattamento economico di cui all'articolo 1821;
- c)e' escluso dalle procedure di avanzamento che comportano l'eventuale promozione o conferimento della qualifica di primo luogotenente ((, di sergente maggiore aiutante o di graduato aiutante, e qualifiche corrispondenti,)) con decorrenza successiva al collocamento in aspettativa per riduzione di quadri;
- d)puo' permanere in tale posizione sino al raggiungimento del limite di eta' ordinamentale, ovvero fino alla maturazione del requisito di accesso al trattamento pensionistico, senza possibilita' di riammissione in servizio e puo' essere collocato in ausiliaria esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per il raggiungimento dei limiti di eta' previsti per il grado rivestito o con le modalita' e nei limiti dei contingenti previsti dagli articoli 2229 e 2230.
Testo in vigore dal 28 agosto 2022 al 28 maggio 2026
