[1](Riduzione delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, ((, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare))). 138

[2]1. L'entita' complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, ((, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare)) e' fissata: 138

  • a)a 190.000 unita', fino al 31 dicembre 2015;
  • b)a 170.000 unita', fissate dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2013, a decorrere dal 1° gennaio 2016;
  • c)a ((160.377 unita')), fissate dall'articolo 798, a decorrere dal 1° gennaio 2034. 110 138
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 23 novembre 2023, n. 185

110

con decorrenza dal 1 gennaio 2024

Il D.Lgs. 23 novembre 2023, n. 185 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le modificazioni apportate dalle disposizioni del presente decreto al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024".

D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74

138

con decorrenza dal 1 gennaio 2027

Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera d)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] d) articoli 14, 15, 16, 17 e 18".

Testo vigente dal 28 maggio 2026

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Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 28 maggio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 2023 al 28 maggio 2026. 3 parole tolte, 30 parole aggiunte in 3 capoversi.

aggiunto: (Riduzione delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto,, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare).

aggiunto: 1. L'entita' complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, tolto: e dell'Aeronauticaaggiunto: , dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare e' fissata:

c) a 160.tolto: 000aggiunto: 377 unita', fissate dall'articolo 798, a decorrere dal 1° gennaio 2034.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74

    Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera d)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] d) articoli 14, 15, 16, 17 e 18".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art2206bis · fonte del testo

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