Art. 2209-septies c.o.m.
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 giugno 2016 al 20 febbraio 2020. Leggi il testo vigente →
Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, il personale militare non dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, ivi compreso quello di cui all'articolo 2210, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g), non altrimenti riassorbibile con le modalita' di cui all'articolo 2209-quinquies, qualora ((...)) si trovi nelle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, e' collocato in aspettativa per riduzione di quadri, indipendentemente dal grado rivestito, dalla Forza armata, dalla categoria e dal ruolo di appartenenza. Il personale di cui al comma 1 e' collocato in aspettativa per riduzione di quadri in ragione della maggiore anzianita' anagrafica, secondo il seguente ordine di priorita':
- a)a domanda al 31 dicembre di ciascun anno ((, per il personale che al 1° gennaio dell'anno di riferimento sia a non piu' di sette anni dal raggiungimento del limite di eta' previsto per il grado e il corpo di appartenenza));
- b)d'ufficio al 31 dicembre dell'anno di scadenza di ciascuna programmazione triennale di cui all'articolo 2209-quater, per il personale a non piu' di ((tre)) anni dal compimento dei limiti di eta' stabiliti per la cessazione dal servizio permanente ((e qualora abbia maturato i requisiti utili per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato)). Il personale collocato in aspettativa per riduzione di quadri:
- a)e' escluso dalla disponibilita' all'eventuale impiego per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri;
- b)percepisce il trattamento economico di cui all'articolo 1821;
- c)e' escluso dalle procedure di avanzamento che comportano l'eventuale promozione o conferimento della qualifica di luogotenente con decorrenza successiva al collocamento in aspettativa per riduzione di quadri;
- d)puo' permanere in tale posizione sino al raggiungimento del limite di eta' ordinamentale, ovvero fino alla maturazione del requisito di accesso al trattamento pensionistico, senza possibilita' di riammissione in servizio e puo' essere collocato in ausiliaria esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per il raggiungimento dei limiti di eta' previsti per il grado rivestito o con le modalita' e nei limiti dei contingenti previsti dagli articoli 2229 e 2230.
Testo in vigore dal 15 giugno 2016 al 20 febbraio 2020
