Art. 2196-bis c.o.m. — Regime transitorio dei reclutamenti degli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare , dell'Aeronautica militare e della Sanità militare

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Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali, di cui all'articolo 655, riservati al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti se riguardano anche il Corpo delle capitanerie di Porto, possono essere stabiliti per ciascuna Forza armata:

  • a)limiti di eta', comunque non superiori a 45 anni;
  • b)titoli di studio non inferiori al diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
  • c)estensione anche ai volontari in servizio permanente;
  • d)permanenza minima nel ruolo di provenienza, sino a un massimo di 5 anni. (( Sino ai concorsi banditi per le immissioni dell'anno 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 655-bis, il concorso per l'accesso al ruolo speciale degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare riservato ai luogotenenti in servizio e' svolto per soli titoli e con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Le commissioni esaminatrici, istituite presso ciascuna Forza armata secondo le modalita' definite dall'articolo 668, comma 1, lettere a), b) e c), valutano:
  • a)i titoli relativi alle qualita' militari e professionali;
  • b)ogni altro titolo, ricompensa e benemerenza risultanti dallo stato di servizio, dal libretto personale, dalla pratica personale ovvero presentati dai concorrenti tra quelli espressamente indicati nel bando di concorso; Ai fini della formazione della graduatoria finale, la valutazione dei titoli di cui al comma 1-ter, che devono essere posseduti dai candidati alla data di pubblicazione del bando, comporta l'assegnazione di massimo di 45 punti, dei quali non piu' di 30 per i titoli di cui alla lettera a) e non piu' di 15 per quelli di cui alla lettera b). Ogni membro della commissione esaminatrice dispone per ciascuno dei titoli di un terzo del punteggio massimo per i medesimi stabilito. I candidati che non hanno riportato almeno 15 punti per i titoli di cui alla lettera a) sono dichiarati non idonei. ))

Testo in vigore dal 7 luglio 2017 al 20 febbraio 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 luglio 2017

Confronto con la versione in vigore dal 26 febbraio 2014 al 7 luglio 2017. 220 parole aggiunte in 3 capoversi.

d) permanenza minima nel ruolo di provenienza, sino a un massimo di 5 anni. aggiunto: Sino ai concorsi banditi per le immissioni dell'anno 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 655-bis, il concorso per l'accesso al ruolo speciale degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare riservato ai luogotenenti in servizio e' svolto per soli titoli e con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Le commissioni esaminatrici, istituite presso ciascuna Forza armata secondo le modalita' definite dall'articolo 668, comma 1, lettere a), b) e c), valutano:

aggiunto: a) i titoli relativi alle qualita' militari e professionali;

aggiunto: b) ogni altro titolo, ricompensa e benemerenza risultanti dallo stato di servizio, dal libretto personale, dalla pratica personale ovvero presentati dai concorrenti tra quelli espressamente indicati nel bando di concorso; Ai fini della formazione della graduatoria finale, la valutazione dei titoli di cui al comma 1-ter, che devono essere posseduti dai candidati alla data di pubblicazione del bando, comporta l'assegnazione di massimo di 45 punti, dei quali non piu' di 30 per i titoli di cui alla lettera a) e non piu' di 15 per quelli di cui alla lettera b). Ogni membro della commissione esaminatrice dispone per ciascuno dei titoli di un terzo del punteggio massimo per i medesimi stabilito. I candidati che non hanno riportato almeno 15 punti per i titoli di cui alla lettera a) sono dichiarati non idonei.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art2196bis · fonte del testo

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