Codice dell’ordinamento militare

Art. 668 c.o.m. — Commissioni di concorso

Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate con decreto del Ministro della difesa e sono composte come segue:

  • a)per l'Esercito italiano da:
  • 1)un ufficiale proveniente dal ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni di grado non inferiore a ((colonnello)) - presidente;
  • 2)due ufficiali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni di grado non inferiore a tenente colonnello - membri;
  • 3)un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto;
  • b)per la Marina militare da:
  • 1)un ufficiale di stato maggiore di grado non inferiore a ((capitano di vascello)) - presidente;
  • 2)due ufficiali di stato maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata - membri, se i giudicandi appartengono al Corpo di stato maggiore;
  • 3)due ufficiali delle capitanerie di porto di grado non inferiore a capitano di fregata - membri, se i giudicandi appartengono al Corpo delle capitanerie di porto;
  • 4)un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto;
  • c)per l'Aeronautica militare da:
  • 1)un ufficiale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, di grado non inferiore a ((colonnello)) - presidente;
  • 2)due ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, di grado non inferiore a tenente colonnello - membri;
  • 3)un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto;
  • d)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95.

Testo vigente dal 20 febbraio 2020

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 febbraio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 2017 al 20 febbraio 2020. 8 parole tolte, 5 parole aggiunte in 3 capoversi.

1) un ufficiale proveniente dal ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni di grado non inferiore a tolto: generale di brigata aggiunto: colonnello - presidente;

1) un ufficiale di stato maggiore di grado non inferiore a tolto: contrammiraglio aggiunto: capitano di vascello - presidente;

1) un ufficiale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, di grado non inferiore a tolto: generale di brigata aerea aggiunto: colonnello - presidente;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art668 · fonte del testo

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