Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012. 685 parole tolte, 369 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: 1. Alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono apportate le seguenti modificazioni:
tolto: a) il titolo e' sostituito dal seguente: <<Norme per l'attuazione dell'articolo 16-quater delle legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza>>;
tolto: b) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente: <<Art. 1 - 1. Salvo quanto stabilito per i tenenti colonnelli, e gradi corrispondenti, dall'articolo 5, la promozione nella posizione di <<a disposizione>> prevista dalle vigenti leggi sull'avanzamento per gli ufficiali della Guardia di finanza e' soppressa.>>;
tolto: c) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: <<Art. 2 - 1. Le vacanze derivanti dai collocamenti in soprannumero disposti per legge, fatta eccezione per i collocamenti in soprannumero previsti dall'articolo 920, comma 4 del codice dell'ordinamento militare, non sono colmate con promozioni se nei corrispondenti gradi esistono eccedenze o soprannumeri determinati da altre cause.>>;
tolto: d) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: <<Art. 4 - 1. Se nel grado di colonnello, dopo che siano state effettuate le promozioni dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo, previste per l'anno dalle tabelle numero 1, 2, 3 e 4, annesse alaggiunto: Ai fini del collocamento in aspettativa per riduzione quadri di cui all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, tolto: non si raggiunge il numero massimo stabilito dal predetto decreto legislativo, i rimanenti posti sono colmati promuovendo altri tenenti colonnelli.>>;
tolto: e) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: <<Art. 5 - 1. Per effettuare le promozioni previste dall'articolo 4 sono valutati i tenenti colonnelli collocati a disposizione ai sensi dell'articolo 6. 2. L'avanzamento si effettua a scelta. 3. L'ufficiale promosso non e' piu' valutato per l'avanzamento, rimane nella posizione di <<a disposizione>> anche nel nuovo grado e cessa dal servizio permanente al compimento del limite di eta' stabilito per il grado di colonnello del rispettivo ruolo del servizio permanente effettivo.>>;
tolto: f) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: <<Art. 6 - 1. I tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo che siano stati valutati almeno tre volte ai fini dell'avanzamento, giudicati idonei ma non iscritti in quadro sono collocati nella posizione di <<a disposizione>> dal 1° gennaio del terzo anno precedente quello del raggiungimento del limite di eta'.>>;
tolto: g) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: <<Art. 7 - 1. Le eccedenze che si dovessero verificare, rispetto al numero massimo, di cui al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, nei gradi di generale e di colonnello, saranno eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri dell'ufficiale anagraficamente piu' anziano e, a parita' di eta', dell'ufficiale meno anziano nel grado, se colonnello, ovvero dell'ufficiale piu' anziano in grado e, a parita' di anzianita', dell'ufficiale anagraficamente piu' anziano, se generale e secondo il seguente aggiunto: si applica il seguente ordine:
Mostra gli altri 3 capoversi cambiati
b) ufficiali che si trovano a non piu' di cinque anni tolto: dal aggiunto: dai limiti d'eta' del grado rivestito che ne fanno richiesta;
c) ufficiali promossi nella posizione di tolto: <<a disposizione>> aggiunto: «a disposizione»;
d) ufficiali in servizio permanente effettivo. tolto: 2. E' escluso dal provvedimento di collocamento in aspettativa l'ufficiale che ricopra la carica di Comandante generale tolto: del Corpo della Guardia di finanza. 3. Agli ufficiali di cui al primo comma del presente articolo, per il periodo in cui permangono in aspettativa competono gli assegni nella misura ridotta ai quattro quinti del trattamento economico previsto dall'articolo 8 della presente legge. 4. Il relativo trattamento di quiescenza verra' comunque liquidato sulla base dell'intero trattamento economico previsto dal citato articolo 8. 5. Se nel frattempo non sono stati raggiunti dal limite di eta', allo scadere dei due anni di aspettativa gli ufficiali di cui al primo comma del presente articolo cessano dal servizio permanente. In tal caso ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennita' di buonuscita sono computati tanti anni quanti sono gli anni o la frazione di anno superiore ai sei mesi intercorrenti tra la data di cessazione del servizio permanente e quella del raggiungimento del limite di eta', in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. 6. Agli ufficiali di cui al comma 5 sono concesse, inoltre, le indennita' di cui all'articolo 1870 del codice dell'ordinamento militare e agli articoli 47 e 48 della legge 29 marzo 1956aggiunto: . Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, nei gradi in cui le promozioni a scelta al grado superiore non si effettuano tutti gli anni, l'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, si applica solo negli anni in cui si forma il quadro di avanzamento. Gli ufficiali che sono stati iscritti nel predetto quadro non sono computati negli organici del grado di appartenenza fino alla promozione. Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. tolto: 288. 7. aggiunto: 69, secondo l'ordine stabilito dal comma 1 del presente articolo, permangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di eta' per essi stabilito dalle vigenti norme sullo stato giuridico. Gli ufficiali che tolto: debbono aggiunto: devono essere collocati in aspettativa aggiunto: per riduzione di quadri possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda. tolto: In tal caso nei loro confronti si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 5 e 6. 8. La maggiore spesa derivante all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali dal pagamento delle indennita' di buonuscita, per l'applicazione del comma 5 e del comma 5 dell'articolo 17 della presente legge, fara' carico al Ministero dell'economia e delle finanze. 8-bis. Il personale collocato in aspettativa per riduzione tolto: dei aggiunto: di quadri puo' chiedere il trasferimento anticipato dall'ultima sede di servizio al domicilio eletto. … 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e il termine di cui al tolto: comma 1 aggiunto: primo comma, secondo periodo, del medesimo articolo decorre dalla data del definitivo collocamento in congedo. Nessun beneficio e' riconosciuto al personale per il raggiungimento della sede di servizio a seguito di successivi richiamitolto: >>aggiunto: . Gli ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri sono a disposizione del Governo per essere all'occorrenza impiegati per esigenze del Ministero dell'economia e delle finanze o di altri Ministeri. A essi si applicano le norme di cui agli articoli 993 e 995. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, il Comandante generale della Guardia di finanza, in relazione a motivate esigenze di servizio del medesimo Corpo, ha facolta' di richiamare, a domanda, gli ufficiali in servizio permanente collocati in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi del presente articolo e dell'articolo 30 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69. Agli ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri e a quelli richiamati ai sensi del comma 8 compete il trattamento economico di cui all'articolo 1821. Il comma 8 non si applica nei confronti degli ufficiali che, all'atto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, rivestono il grado apicale dei ruoli normali. Gli ufficiali transitati nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri direttamente dal servizio permanente effettivo, in caso di richiamo in servizio non sono piu' valutati per l'avanzamento. In ogni caso, agli ufficiali che cessano a qualsiasi titolo dalla posizione di aspettativa per riduzione di quadri competono i benefici di cui all'articolo 1076, comma 1, sempreche' risultino valutati e giudicati idonei.