Art. 194 c.o.m. — Commissione medica della Sanità militare di seconda istanza

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[1]Commissione ((medica)) interforze di seconda istanza

[2](( Per l'esame dei ricorsi avverso i giudizi sanitari di prima istanza limitatamente all'accertamento della idoneita' al servizio di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono istituite una o piu' Commissioni mediche interforze di seconda istanza. (( La Commissione di cui al comma 01 assume la struttura ordinativa organica definita dallo Stato maggiore della difesa ed e' composta da un presidente e due ufficiali superiori medici, in qualita' di membri. )) (( La Commissione di cui al comma 01:

  • a)esamina i ricorsi presentati nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del verbale della commissione medica di prima istanza;
  • b)e' composta assicurando la presenza nel collegio di un ufficiale medico o funzionario medico della Forza armata o di polizia a ordinamento militare o civile di appartenenza del ricorrente. )) A richiesta del presidente puo' intervenire ai lavori della Commissione ((di cui al comma 01)), con parere consultivo e senza diritto a voto, un ufficiale superiore o un funzionario designato dal comandante del corpo o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato.

Testo in vigore dal 26 febbraio 2014 al 28 maggio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 2012 al 26 febbraio 2014. 60 parole tolte, 120 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: La commissioneaggiunto: Commissione medica interforze di seconda istanza tolto: e' composta:

tolto: a) dal capo dell'organo direttivo di Forza armataaggiunto: Per l'esame dei ricorsi avverso i giudizi sanitari di prima istanza limitatamente all'accertamento della idoneita' al servizio di cui all'articolo tolto: 191 ovvero da un suo delegato in servizio presso lo stesso organo direttivo, presidente; il delegato deve essere piu' anziano del presidente della corrispondente Commissione medica ospedaliera di prima istanza;

tolto: b) da aggiunto: 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono istituite una o piu' Commissioni mediche interforze di seconda istanza. La Commissione di cui al comma 01 assume la struttura ordinativa organica definita dallo Stato maggiore della difesa ed e' composta da un presidente e due ufficiali superiori medici, aggiunto: in qualita' di membri. La Commissione di tolto: seconda istanza aggiunto: cui al comma 01:

aggiunto: a) esamina i ricorsitolto: , presentati al competente organo direttivo di Forza armata di cui all'articolo 191, aggiunto: presentati nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del verbale della commissione medica di prima istanzaaggiunto: ;

aggiunto: b) e' composta assicurando la presenza nel collegio di un ufficiale medico o funzionario medico della Forza armata o di polizia a ordinamento militare o civile di appartenenza del ricorrente. A richiesta del presidente puo' intervenire ai lavori della Commissione di tolto: seconda istanza aggiunto: cui al comma 01, con parere consultivo e senza diritto a voto, un ufficiale superiore o un funzionario designato dal comandante del corpo o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art194 · fonte del testo

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