Art. 194 c.o.m. — Commissione medica della Sanità militare di seconda istanza

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La commissione medica interforze di seconda istanza e' composta:

  • a)dal direttore della Direzione dell'Autorita' sanitaria di Forza armata ovvero da un suo delegato della Direzione dell'Autorita' sanitaria di Forza armata, presidente; il delegato deve essere piu' anziano del presidente della corrispondente Commissione medica ospedaliera di prima istanza;
  • b)da due ufficiali superiori medici, membri. La Commissione di seconda istanza esamina i ricorsi, presentati alla competente Direzione dell'Autorita' sanitaria di Forza armata, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del verbale della commissione medica di prima istanza. A richiesta del presidente puo' intervenire ai lavori della Commissione di seconda istanza, con parere consultivo e senza diritto a voto, un ufficiale superiore o un funzionario designato dal comandante del corpo o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato.

Testo in vigore dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art194 · fonte del testo

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