Art. 189 c.o.m. — Collegio medico-legale

Il Collegio medico-legale esprime pareri medico-legali ed esegue le visite dirette ordinate o richieste dal Ministero della difesa, dalle sezioni giurisdizionali e di controllo della Corte dei conti, dagli organi della giustizia amministrativa e dalle amministrazioni statali, anche in occasione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il Collegio medico-legale e' articolato in sezioni, fino a un massimo di cinque, di cui non piu' di due distaccate presso la Corte dei conti, secondo la struttura ordinativa organica definita dallo Stato maggiore della difesa. Del Collegio medico-legale fanno parte ufficiali medici ((della Sanita' militare)) con particolare qualificazione professionale nelle branche mediche di interesse del Collegio e possono esservi assegnati ufficiali medici o funzionari medici delle Forze di polizia a ordinamento militare o civile con corrispondente qualificazione. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2014, N. 7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2014, N. 7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2014, N. 7. In presenza di vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali medici in servizio permanente effettivo delle Forze armate, i membri del Collegio possono essere scelti, fino a un quarto dell'organico, fra docenti universitari o specializzati, preferibilmente competenti in medicina legale, mediante convenzione annuale, approvata con decreto del Ministro della difesa, dalla quale devono risultare le modalita' delle prestazioni e il relativo compenso, la cui misura massima mensile e' determinata con decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 9. ((I componenti del Collegio medico-legale sono:

  • a)nominati con decreto del Ministro della difesa, garantendo un'adeguata rappresentanza di ufficiali medici in servizio presso tutte le Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, e di ufficiali e funzionari medici delle altre Forze di polizia a ordinamento militare e civile;
  • b)designati dai rispettivi vertici della Sanita' militare o delle Forze di polizia;
  • c)sostituiti, se occorre, da ufficiali medici della Sanita' militare impiegati presso la stessa Forza armata, inclusa l'Arma dei carabinieri, ovvero da ufficiali e funzionari medici della stessa Forza di polizia a ordinamento militare o civile, designati, volta per volta, dai rispettivi vertici della Sanita' militare o delle Forze di polizia.)) Il presidente del Collegio medico-legale puo' richiedere l'intervento, con parere consultivo e senza diritto al voto, di medici estranei al collegio, scelti tra specialisti civili, docenti universitari. Ai predetti consulenti e' corrisposto un gettone di presenza, la cui misura e' fissata con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuna giornata di adunanza del collegio tenuta con il loro intervento. L'interessato puo' essere assistito durante tutta l'attivita' davanti al Collegio medico-legale, senza oneri per l'Amministrazione, da un medico di fiducia che non integra la composizione del citato Collegio. Per le esigenze di funzionamento del Collegio medico-legale i competenti Ministeri dispongono l'assegnazione di personale adeguato nelle qualifiche e nel numero per l'espletamento delle attivita'. Il Collegio medico-legale:
  • a)dipende direttamente dallo Stato maggiore della difesa;
  • b)per le esigenze connesse agli accertamenti sanitari da espletare, puo' avvalersi del personale medico e delle attivita' di laboratorio e di diagnostica del Policlinico militare di Roma, ovvero di ogni altra struttura sanitaria militare.
  • b-bis)le spese per i locali, gli arredi e per l'approvvigionamento di quanto necessario al funzionamento delle sezioni distaccate sono a carico della Corte dei conti.

Testo vigente dal 28 maggio 2026

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 194/2012

    Questione inammissibile
    19 luglio 2012

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 189 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia, in composizione monocratica e in qualità di giudice delle pensioni. Ad avviso del giudice rimettente la suddetta disposizione, nel prevedere in particolare al comma 9 solamente che «il presidente del Collegio medico-legale può richiedere l'intervento, con parere consultivo e senza diritto di voto, di medici estranei al collegio, scelti tra specialisti civili, docenti universitari (...)», si porrebbe in contrasto con i parametri costituzionali invocati, in quanto, non disponendo che si applichino le norme sulla consulenza tecnica d'ufficio prevista dal codice di procedura civile e non consentendo, quindi, la presenza di consulenti tecnici di parte, non garantirebbe l'effettivo contraddittorio delle parti. Molteplici sono le ragioni che impediscono l'esame della questione nel merito: 1) la motivazione sulla rilevanza è inadeguata perché il remittente non ha argomentato né sulla necessità di dover procedere ad un accertamento tecnico né sull'opportunità di affidarne l'esecuzione al Collegio medico legale presso il Ministero della Difesa, in alternativa al ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio; 2) l'individuazione della norma da censurare è erronea, in quanto l'art. 189 impugnato tratta della composizione del collegio, mentre sono altre le norme che consentono al giudice contabile delle pensioni di chiedere i pareri in argomento ai suindicati organi tecnici; 3) manca nell'ordinanza di rimessione ogni cenno di tentativo di ricercare un'interpretazione conforme a Costituzione della normativa da applicare.

    Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 189 c.o.m.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 maggio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 26 febbraio 2014 al 28 maggio 2026. 25 parole tolte, 105 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: 2aggiunto: Il Collegio medico-legale esprime pareri medico-legali ed esegue le visite dirette ordinate o richieste dal Ministero della difesa, dalle sezioni giurisdizionali e di controllo della Corte dei conti, dagli organi della giustizia amministrativa e dalle amministrazioni statali, anche in occasione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il Collegio medico-legale e' articolato in sezioni, fino a un massimo di cinque, … Corte dei conti, secondo la struttura ordinativa organica definita dallo Stato maggiore della difesa. tolto: 3. Del Collegio medico-legale fanno parte ufficiali medici tolto: delle Forze armate aggiunto: della Sanita' militare con particolare qualificazione professionale nelle branche mediche di interesse del Collegio e possono … funzionari medici delle Forze di polizia a ordinamento militare o civile con corrispondente qualificazione. tolto: 4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2014, N. 7. tolto: 5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2014, N. 7. tolto: 6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2014, N. 7. tolto: 7. In presenza di vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali medici in servizio permanente … mensile e' determinata con decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 9. tolto: 8. I componenti del Collegio medico-legale sono:

a) nominati con decreto del Ministro della difesa, garantendo un'adeguata rappresentanza di aggiunto: ufficiali medici in servizio presso tutte le Forze armate tolto: e leaggiunto: , inclusa l'Arma dei carabinieri, e di ufficiali e funzionari medici delle altre Forze di polizia a ordinamento militare e civile;

b) designati dai rispettivi vertici tolto: delle Forze armate aggiunto: della Sanita' militare o delle Forze di polizia;

c) sostituiti, se occorre, da ufficiali medici della aggiunto: Sanita' militare impiegati presso la stessa Forza armata tolto: o di poliziaaggiunto: , inclusa l'Arma dei carabinieri, ovvero da ufficiali e funzionari medici della stessa Forza di polizia a ordinamento militare o civile, designati, volta per volta, dai rispettivi verticitolto: . 9. aggiunto: della Sanita' militare o delle Forze di polizia. Il presidente del Collegio medico-legale puo' richiedere l'intervento, con parere consultivo e senza … delle finanze, per ciascuna giornata di adunanza del collegio tenuta con il loro intervento. tolto: 9-bis. L'interessato puo' essere assistito durante tutta l'attivita' davanti al Collegio medico-legale, senza oneri per l'Amministrazione, da un medico di fiducia che non integra la composizione del citato Collegio. tolto: 10. Per le esigenze di funzionamento del Collegio medico-legale i competenti Ministeri dispongono l'assegnazione di personale adeguato nelle qualifiche e nel numero per l'espletamento delle attivita'. tolto: 11. Il Collegio medico-legale:

a) dipende direttamente dallo Stato maggiore della difesatolto: ...;

tolto: medico-legale

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art189 · fonte del testo

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