Art. 1896 c.o.m. — Speciale elargizione ai superstiti del personale deceduto a causa di servizio

Ai superstiti dei soggetti deceduti in attivita' di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell'adempimento del servizio, appartenenti a una delle seguenti categorie di personale, e' corrisposta una speciale elargizione pari al 50 per cento del beneficio previsto dagli articoli 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 e 5, comma 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206, aumentata di un ulteriore 30 per cento, quando il dante causa ha familiari fiscalmente a carico:

  • a)militari in servizio permanente e di complemento;
  • b)personale delle Forze di polizia a ordinamento militare;
  • c)militari in servizio di leva;
  • d)richiamati nelle Forze armate, nella Guardia di finanza e nei Corpi ausiliari delle Forze armate;
  • e)allievi carabinieri;
  • f)allievi finanzieri;
  • g)allievi delle accademie militari;
  • h)allievi delle scuole e dei licei militari;
  • i)volontari in ferma. L'importo della speciale elargizione di cui al comma 1 e' soggetto a rivalutazione annuale automatica in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1896 · fonte del testo

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