Art. 2262-quinquies c.o.m. — Disposizioni transitorie in materia di soppressione dell'assegno speciale per gli ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri

(( Al personale che, alla data del 31 dicembre 2022, e' percettore dell'assegno speciale di cui all'articolo 1915 e' riconosciuto il diritto di optare, in sostituzione dello stesso, per una maggiorazione dell'indennita' supplementare di cui all'articolo 1914, calcolata moltiplicando il 60 per cento dell'importo annuo dell'assegno speciale in godimento per i coefficienti corrispondenti al sesso e all'eta' dell'avente diritto di cui alla tavola di mortalita' elaborata dall'Istituto nazionale di statistica, riferita alla popolazione italiana residente per l'anno 2019, e calcolata al 1° dicembre dell'anno nel quale e' esercitata l'opzione. Al personale che, alla data del 31 dicembre 2022, e' cessato dal servizio con diritto a pensione, ma non e' ancora percettore dell'assegno speciale di cui all'articolo 1915, e' riconosciuto il diritto di optare tra lo stesso assegno speciale e una maggiorazione dell'indennita' supplementare di cui all'articolo 1914, calcolata moltiplicando il 50 per cento dell'importo annuo dell'assegno speciale previsto per il grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio alla data del 31 dicembre 2022, per i seguenti fattori:

  • a)il coefficiente di cui alla tavola di mortalita' dell'Istituto nazionale di statistica, riferita alla popolazione italiana residente per l'anno 2019, corrispondente al sesso e all'eta' dell'avente diritto, indicato al 1° dicembre dell'anno in cui l'interessato compira' un'eta' pari a quella posseduta al congedo aumentata di otto anni e comunque non inferiore a sessantacinque;
  • b)l'anzianita' contributiva al fondo previdenziale di cui all'articolo 1913, comma 1, lettera a), posseduta al 31 dicembre 2022, con un massimo di quaranta anni, rapportata a 40. L'eventuale anzianita' maturata in altri fondi non e' considerata utile al calcolo della maggiorazione. Al personale in servizio al 31 dicembre 2022, in luogo dell'assegno speciale di cui all'articolo 1915, e' riconosciuta una maggiorazione dell'indennita' supplementare di cui all'articolo 1914, calcolata ai sensi del comma 2. 4. Il diritto alle opzioni di cui ai commi 1 e 2 e' esercitato entro il mese di settembre di ogni anno ed e' irrevocabile. La maggiorazione dell'indennita' supplementare di cui all'articolo 1914 e' liquidata e corrisposta agli interessati entro il 31 dicembre dell'anno nel quale il diritto di opzione e' esercitato. Le maggiorazioni dell'indennita' supplementare, di cui ai commi 1, 2 e 3, sono reversibili)) 99
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 dicembre 2022, n. 197

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La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 1, comma 654) che "Le disposizioni di cui ai commi da 651 a 653 si applicano anche a coloro per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta ancora pendente un giudizio o e' stata emessa sentenza non ancora passata in giudicato".

Testo vigente dal 1 gennaio 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art2262quinquies · fonte del testo

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