Art. 189 c.o.m. — Collegio medico-legale

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[1]Il Collegio medico-legale opera alle dipendenze del Ministero della difesa, esprime pareri medico legali ed esegue le visite dirette ordinate dal Ministero della difesa e dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti. Il Collegio medico-legale e' articolato in sei sezioni, di cui una distaccata presso la Corte dei conti, e in gabinetti diagnostici in numero adeguato ai compiti attribuiti. ((Presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti delle regioni Sicilia e Sardegna e' distaccata apposita sezione speciale.)) Al Collegio medico-legale e' assegnato il seguente personale medico:

  • a)due ufficiali medici, ufficiali generali o gradi corrispondenti, in servizio permanente effettivo, con funzioni di presidente e di vice presidente, appartenenti a Forze armate diverse;
  • b)sei ufficiali medici, con il grado di brigadiere generale o colonnello o corrispondenti, con funzioni di presidenti delle sei sezioni; in mancanza di brigadieri generali o gradi corrispondenti in servizio permanente, le funzioni di presidente di sezione sono affidate a brigadieri generali o gradi corrispondenti in ausiliaria o nella riserva o a colonnelli o gradi corrispondenti medici in servizio permanente, fermo restando il numero complessivo degli ufficiali medici di cui alle lettere b), c)

[2]ed e) del presente comma;

  • c)trenta ufficiali superiori medici delle Forze armate o ufficiali superiori medici o funzionari medici di qualifica equipollente delle Forze di polizia a ordinamento militare o civile, con funzioni di membri effettivi delle sei sezioni;
  • d)trenta ufficiali inferiori medici delle Forze armate o ufficiali inferiori medici o funzionari medici di qualifica equipollente delle Forze di polizia a ordinamento militare o civile, con funzioni di membri aggiunti delle sezioni;
  • e)due ufficiali superiori medici, di cui uno segretario del collegio medico-legale e l'altro della sezione staccata presso la Corte dei conti; il segretario, nelle sue temporanee assenze, e' sostituito da altro ufficiale medico di grado non inferiore a capitano, scelto dal presidente. I componenti del collegio sono scelti possibilmente tra ufficiali medici docenti universitari o specializzati in una branca medico-chirurgica, indipendentemente dal grado o dalla carica rivestita all'interno del collegio. Tra i membri effettivi e aggiunti di cui al comma 3, lettere c) e d) sono tratti gli ufficiali medici specializzati per le esigenze dei gabinetti di radiologia, di analisi cliniche, di cardiologia, di elettroencefalografia, di neurologia, di oculistica, di otorinolaringoiatria. Gli ufficiali medici di cui al comma 3, lettere b), c) e d) possono appartenere oltre che al servizio permanente anche alle categorie in congedo, di cui all'articolo 886. Per il richiamo in servizio degli ufficiali medici da destinare al collegio medico-legale e per l'eta' dei medici civili chiamati a far parte del collegio medesimo si applicano le disposizioni dell'articolo 993. In presenza di vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali medici in servizio permanente effettivo delle Forze armate o in mancanza di ufficiali medici delle altre categorie richiamate, gli ufficiali medici di cui alle lettere c) e d) del comma 3 possono essere sostituiti, fino a un terzo dell'organico predetto, da medici civili scelti fra docenti universitari o specializzati, particolarmente competenti in medicina legale militare, mediante convenzione annuale, approvata con decreto del Ministro della difesa, dalla quale devono risultare le modalita' delle prestazioni e il relativo compenso, la cui misura massima mensile e' determinata con decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 9. I componenti del Collegio medico-legale sono:
  • a)nominati con decreto del Ministro della difesa, garantendo un'adeguata rappresentanza di tutte le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare e civile;
  • b)designati dai rispettivi vertici delle Forze armate o delle Forze di polizia;
  • c)sostituiti, se occorre, da ufficiali medici della stessa Forza armata o di polizia, designati, volta per volta, dai rispettivi vertici. Il presidente del Collegio medico-legale puo' richiedere l'intervento, con parere consultivo e senza diritto al voto, di medici estranei al collegio, scelti tra specialisti civili, docenti universitari. Ai predetti consulenti e' corrisposto un gettone di presenza, la cui misura e' fissata con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuna giornata di adunanza del collegio tenuta con il loro intervento. Per le esigenze di funzionamento del Collegio medico-legale e dei gabinetti diagnostici, i competenti Ministeri dispongono l'assegnazione di personale tecnico e amministrativo, adeguato nelle qualifiche e nel numero fino a raggiungere un organico massimo complessivo di sessanta elementi, che e' costantemente mantenuto. (( Il Collegio medico-legale:
  • a)dipende direttamente dallo Stato maggiore della difesa, ha sede presso il Ministero della difesa e procede alle visite in appositi locali del Policlinico militare di Roma;
  • b)per le esigenze connesse agli accertamenti sanitari da espletare, puo' avvalersi del personale medico e delle attivita' di laboratorio e di diagnostica del Policlinico militare di Roma, ovvero di ogni altra struttura sanitaria militare. ))

Testo in vigore dal 27 marzo 2012 al 26 febbraio 2014

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 194/2012

    Questione inammissibile
    19 luglio 2012

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 189 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia, in composizione monocratica e in qualità di giudice delle pensioni. Ad avviso del giudice rimettente la suddetta disposizione, nel prevedere in particolare al comma 9 solamente che «il presidente del Collegio medico-legale può richiedere l'intervento, con parere consultivo e senza diritto di voto, di medici estranei al collegio, scelti tra specialisti civili, docenti universitari (...)», si porrebbe in contrasto con i parametri costituzionali invocati, in quanto, non disponendo che si applichino le norme sulla consulenza tecnica d'ufficio prevista dal codice di procedura civile e non consentendo, quindi, la presenza di consulenti tecnici di parte, non garantirebbe l'effettivo contraddittorio delle parti. Molteplici sono le ragioni che impediscono l'esame della questione nel merito: 1) la motivazione sulla rilevanza è inadeguata perché il remittente non ha argomentato né sulla necessità di dover procedere ad un accertamento tecnico né sull'opportunità di affidarne l'esecuzione al Collegio medico legale presso il Ministero della Difesa, in alternativa al ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio; 2) l'individuazione della norma da censurare è erronea, in quanto l'art. 189 impugnato tratta della composizione del collegio, mentre sono altre le norme che consentono al giudice contabile delle pensioni di chiedere i pareri in argomento ai suindicati organi tecnici; 3) manca nell'ordinanza di rimessione ogni cenno di tentativo di ricercare un'interpretazione conforme a Costituzione della normativa da applicare.

    Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 189 c.o.m.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 marzo 2012

Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012. 17 parole tolte, 61 parole aggiunte in 4 capoversi.

… la Corte dei conti, e in gabinetti diagnostici in numero adeguato ai compiti attribuiti. aggiunto: Presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti delle regioni Sicilia e Sardegna e' distaccata apposita sezione speciale. Al Collegio medico-legale e' assegnato il seguente personale medico:

… un organico massimo complessivo di sessanta elementi, che e' costantemente mantenuto. Il Collegio medico-legale tolto: dipende direttamente dalla Direzione generale della sanita' militare;aggiunto: :

aggiunto: a) dipende direttamente dallo Stato maggiore della difesa, ha sede presso il Ministero della difesa e procede alle visite in appositi locali del Policlinico militare di Romatolto: , dei cui impianti si serve per l'attivita' di competenzaaggiunto: ;

aggiunto: b) per le esigenze connesse agli accertamenti sanitari da espletare, puo' avvalersi del personale medico e delle attivita' di laboratorio e di diagnostica del Policlinico militare di Roma, ovvero di ogni altra struttura sanitaria militare.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art189 · fonte del testo

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