Art. 189 c.o.m. — Collegio medico-legale

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 febbraio 2014 al 28 maggio 2026. Leggi il testo vigente →

[1]((2. Il Collegio medico-legale e' articolato in sezioni, fino a un massimo di cinque, di cui non piu' di due distaccate presso la Corte dei conti, secondo la struttura ordinativa organica definita dallo Stato maggiore della difesa.)) ((3. Del Collegio medico-legale fanno parte ufficiali medici delle Forze armate con particolare qualificazione professionale nelle branche mediche di interesse del Collegio e possono esservi assegnati ufficiali medici o funzionari medici delle Forze di polizia a ordinamento militare o civile con corrispondente qualificazione.)) 4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2014, N. 7)). 5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2014, N. 7)). 6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2014, N. 7)). 7. In presenza di vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali medici in servizio permanente effettivo delle Forze armate ((, i membri del Collegio possono essere scelti, fino a un quarto dell'organico, fra docenti universitari o specializzati, preferibilmente competenti in medicina legale)), mediante convenzione annuale, approvata con decreto del Ministro della difesa, dalla quale devono risultare le modalita' delle prestazioni e il relativo compenso, la cui misura massima mensile e' determinata con decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 9. 8. I componenti del Collegio medico-legale sono:

  • a)nominati con decreto del Ministro della difesa, garantendo un'adeguata rappresentanza di tutte le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare e civile;
  • b)designati dai rispettivi vertici delle Forze armate o delle Forze di polizia;
  • c)sostituiti, se occorre, da ufficiali medici della stessa Forza armata o di polizia, designati, volta per volta, dai rispettivi vertici. 9. Il presidente del Collegio medico-legale puo' richiedere l'intervento, con parere consultivo e senza diritto al voto, di medici estranei al collegio, scelti tra specialisti civili, docenti universitari. Ai predetti consulenti e' corrisposto un gettone di presenza, la cui misura e' fissata con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuna giornata di adunanza del collegio tenuta con il loro intervento. ((9-bis. L'interessato puo' essere assistito durante tutta l'attivita' davanti al Collegio medico-legale, senza oneri per l'Amministrazione, da un medico di fiducia che non integra la composizione del citato Collegio.)) ((10. Per le esigenze di funzionamento del Collegio medico-legale i competenti Ministeri dispongono l'assegnazione di personale adeguato nelle qualifiche e nel numero per l'espletamento delle attivita'.)) 11. Il Collegio medico-legale:
  • a)dipende direttamente dallo Stato maggiore della difesa ((...));
  • b)per le esigenze connesse agli accertamenti sanitari da espletare, puo' avvalersi del personale medico e delle attivita' di laboratorio e di diagnostica del Policlinico militare di Roma, ovvero di ogni altra struttura sanitaria militare. ((b-bis) le spese per i locali, gli arredi e per l'approvvigionamento di quanto necessario al funzionamento delle sezioni distaccate sono a carico della Corte dei conti.))

[2]((medico-legale))

Testo in vigore dal 26 febbraio 2014 al 28 maggio 2026

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 194/2012

    Questione inammissibile
    19 luglio 2012

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 189 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia, in composizione monocratica e in qualità di giudice delle pensioni. Ad avviso del giudice rimettente la suddetta disposizione, nel prevedere in particolare al comma 9 solamente che «il presidente del Collegio medico-legale può richiedere l'intervento, con parere consultivo e senza diritto di voto, di medici estranei al collegio, scelti tra specialisti civili, docenti universitari (...)», si porrebbe in contrasto con i parametri costituzionali invocati, in quanto, non disponendo che si applichino le norme sulla consulenza tecnica d'ufficio prevista dal codice di procedura civile e non consentendo, quindi, la presenza di consulenti tecnici di parte, non garantirebbe l'effettivo contraddittorio delle parti. Molteplici sono le ragioni che impediscono l'esame della questione nel merito: 1) la motivazione sulla rilevanza è inadeguata perché il remittente non ha argomentato né sulla necessità di dover procedere ad un accertamento tecnico né sull'opportunità di affidarne l'esecuzione al Collegio medico legale presso il Ministero della Difesa, in alternativa al ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio; 2) l'individuazione della norma da censurare è erronea, in quanto l'art. 189 impugnato tratta della composizione del collegio, mentre sono altre le norme che consentono al giudice contabile delle pensioni di chiedere i pareri in argomento ai suindicati organi tecnici; 3) manca nell'ordinanza di rimessione ogni cenno di tentativo di ricercare un'interpretazione conforme a Costituzione della normativa da applicare.

    Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 189 c.o.m.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 2012 al 26 febbraio 2014. 491 parole tolte, 170 parole aggiunte in 11 capoversi.

tolto: Il Collegio medico-legale opera alle dipendenze del Ministero della difesa, esprime pareri medico legali ed esegue le visite dirette ordinate dal Ministero della difesa e dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei contiaggiunto: 2. Il Collegio medico-legale e' articolato in tolto: sei sezioni, di cui una distaccata aggiunto: sezioni, fino a un massimo di cinque, di cui non piu' di due distaccate presso la Corte dei conti, tolto: e in gabinetti diagnostici in numero adeguato ai compiti attribuiti. Presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti delle regioni Sicilia e Sardegna e' distaccata apposita sezione speciale. Al aggiunto: secondo la struttura ordinativa organica definita dallo Stato maggiore della difesa. 3. Del Collegio medico-legale tolto: e' assegnato il seguente personale medico:

tolto: a) due ufficiali medici, ufficiali generali o gradi corrispondenti, in servizio permanente effettivo, con funzioni di presidente e di vice presidente, appartenenti a Forze armate diverse;

tolto: b) sei ufficiali medici, con il grado di brigadiere generale o colonnello o corrispondenti, con funzioni di presidenti delle sei sezioni; in mancanza di brigadieri generali o gradi corrispondenti in servizio permanente, le funzioni di presidente di sezione sono affidate a brigadieri generali o gradi corrispondenti in ausiliaria o nella riserva o a colonnelli o gradi corrispondenti medici in servizio permanente, fermo restando il numero complessivo degli ufficiali medici di cui alle lettere b), c)

tolto: ed e) del presente comma;

tolto: c) trenta ufficiali superiori medici delle Forze armate o ufficiali superiori medici o funzionari medici di qualifica equipollente aggiunto: fanno parte ufficiali medici delle Forze armate con particolare qualificazione professionale nelle branche mediche di interesse del Collegio e possono esservi assegnati ufficiali medici o funzionari medici delle Forze di polizia a ordinamento militare o civiletolto: , con funzioni di membri effettivi delle sei sezioni;

tolto: d) trenta ufficiali inferiori medici delle Forze armate o ufficiali inferiori medici o funzionari medici di qualifica equipollente delle Forze di polizia a ordinamento militare o civile, con funzioni di membri aggiunti delle sezioni;

tolto: e) due ufficiali superiori medici, di cui uno segretario del collegio medico-legale e l'altro della sezione staccata presso la Corte dei conti; il segretario, nelle sue temporanee assenze, e' sostituito da altro ufficiale medico di grado non inferiore a capitano, scelto dal presidente. I componenti del collegio sono scelti possibilmente tra ufficiali medici docenti universitari o specializzati in una branca medico-chirurgica, indipendentemente dal grado o dalla carica rivestita all'interno del collegio. Tra i membri effettivi e aggiunti di cui al comma 3, lettere c) e d) sono tratti gli ufficiali medici specializzati per le esigenze dei gabinetti di radiologia, di analisi cliniche, di cardiologia, di elettroencefalografia, di neurologia, di oculistica, di otorinolaringoiatria. Gli ufficiali medici di cui al comma 3, lettere b), c) e d) possono appartenere oltre che al servizio permanente anche alle categorie in congedo, di cui all'articolo 886. Per il richiamo in servizio degli ufficiali medici da destinare al collegio medico-legale e per l'eta' dei medici civili chiamati a far parte del collegio medesimo si applicano le disposizioni dell'articolo 993 aggiunto: con corrispondente qualificazione. 4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2014, N. 7. 5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2014, N. 7. 6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2014, N. 7. 7. In presenza di vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali medici in servizio permanente effettivo delle Forze armate tolto: o in mancanza di ufficiali medici delle altre categorie richiamate, gli ufficiali medici di cui alle lettere c) e d) del comma 3 possono essere sostituitiaggiunto: , i membri del Collegio possono essere scelti, fino a un tolto: terzo dell'organico predetto, da medici civili scelti aggiunto: quarto dell'organico, fra docenti universitari o specializzati, tolto: particolarmente aggiunto: preferibilmente competenti in medicina legale tolto: militare, mediante convenzione annuale, approvata con decreto del Ministro della difesa, dalla quale devono … mensile e' determinata con decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 9. aggiunto: 8. I componenti del Collegio medico-legale sono:

c) sostituiti, se occorre, da ufficiali medici della stessa Forza armata o di polizia, designati, volta per volta, dai rispettivi vertici. aggiunto: 9. Il presidente del Collegio medico-legale puo' richiedere l'intervento, con parere consultivo e senza … delle finanze, per ciascuna giornata di adunanza del collegio tenuta con il loro intervento. aggiunto: 9-bis. L'interessato puo' essere assistito durante tutta l'attivita' davanti al Collegio medico-legale, senza oneri per l'Amministrazione, da un medico di fiducia che non integra la composizione del citato Collegio. 10. Per le esigenze di funzionamento del Collegio medico-legale tolto: e dei gabinetti diagnostici, i competenti Ministeri dispongono l'assegnazione di personale tolto: tecnico e amministrativo, adeguato nelle qualifiche e nel numero tolto: fino a raggiungere un organico massimo complessivo di sessanta elementi, che e' costantemente mantenuto aggiunto: per l'espletamento delle attivita'. 11. Il Collegio medico-legale:

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

a) dipende direttamente dallo Stato maggiore della difesatolto: , ha sede presso il Ministero della difesa e procede alle visite in appositi locali del Policlinico militare di Romaaggiunto: ...;

… di diagnostica del Policlinico militare di Roma, ovvero di ogni altra struttura sanitaria militare. aggiunto: b-bis) le spese per i locali, gli arredi e per l'approvvigionamento di quanto necessario al funzionamento delle sezioni distaccate sono a carico della Corte dei conti.

aggiunto: medico-legale

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art189 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari