Art. 1475 c.o.m. — Limitazioni all'esercizio del diritto di associazione e divieto di sciopero
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La costituzione di associazioni o circoli fra militari e' subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa. I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali. 53 I militari non possono aderire ad associazioni considerate segrete a norma di legge e a quelle incompatibili con i doveri derivanti dal giuramento prestato. I militari non possono esercitare il diritto di sciopero.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
53La Corte Costituzionale con sentenza 11 aprile - 13 giugno 2018, n. 120 (in G.U. 1ª s.s. 20/06/2018, n. 25) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in quanto prevede che «I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali» invece di prevedere che «I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali»".
Testo in vigore dal 21 giugno 2018 al 27 maggio 2022
