Art. 1476-quater c.o.m. — Limitazioni
Alle APCSM e' fatto divieto di:
- a)assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare;
- b)preannunciare o proclamare lo sciopero, o azioni sostitutive dello stesso, o parteciparvi, anche se proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare;
- c)promuovere manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio o sollecitare o invitare gli appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare a parteciparvi;
- d)assumere la rappresentanza in via esclusiva di una o piu' categorie di personale, anche se facenti parte della stessa Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare. In ogni caso, la rappresentanza di una singola categoria all'interno di un'APCSM non deve superare il limite del 75 per cento dei suoi iscritti;
- e)promuovere iniziative di organizzazioni politiche o dare supporto, a qualsiasi titolo, a campagne elettorali afferenti alla vita politica del Paese;
- f)stabilire la propria sede o il proprio domicilio sociale presso unita' o strutture del Ministero della difesa o del Ministero dell'economia e delle finanze o del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- g)aderire ad associazioni sindacali diverse da quelle costituite ai sensi delle disposizioni del presente capo o federarsi, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo o convenzionale, anche per il tramite di altri enti od organizzazioni, con le medesime associazioni;
- h)assumere denominazioni o simboli che richiamano, anche in modo indiretto, categorie di personale, specialita', corpi o altro che non sia la Forza armata o la Forza di polizia a ordinamento militare di appartenenza, ovvero organizzazioni sindacali, per cui sussiste il divieto di adesione ai sensi delle disposizioni del presente capo, od organizzazioni politiche.
Testo vigente dal 31 dicembre 2023
