Art. 1380 c.o.m. — Composizione delle commissioni di disciplina

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012. Leggi il testo vigente →

La commissione di disciplina e' formata di volta in volta, in relazione al grado rivestito dal giudicando, dall'autorita' che ha disposto l'inchiesta formale. Quando l'inchiesta formale e' disposta dal Ministro della difesa, la commissione di disciplina e' formata da uno dei comandanti militari indicati dall'articolo 1378, designato dal Ministro stesso; se il giudicando e' ufficiale generale o colonnello alla composizione della commissione provvede il Ministro della difesa. Non possono far parte della commissione di disciplina:

  • a)gli ufficiali che sono Ministri o Sottosegretari di Stato in carica;
  • b)il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi e i Sottocapi di stato maggiore dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, gli ufficiali generali o ammiragli addetti allo Stato maggiore della difesa, agli Stati maggiori dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
  • c)gli ufficiali addetti alla Presidenza della Repubblica;
  • d)gli ufficiali che prestano servizio al Ministero della difesa in qualita' di Segretario generale, Direttore generale, Capo di Gabinetto, e gli ufficiali addetti al Gabinetto del Ministro o alle segreterie del Ministro e dei Sottosegretari di Stato o alle dirette dipendenze dei Segretari generali;
  • e)gli ufficiali frequentatori dei corsi presso gli istituti militari;
  • f)i parenti e gli affini tra loro sino al terzo grado incluso;
  • g)l'offeso o il danneggiato e i parenti o affini del giudicando, dell'offeso o danneggiato, sino al quarto grado incluso;
  • h)i superiori gerarchici alle cui dipendenze il militare ha prestato servizio allorche' ha commesso i fatti che hanno determinato il procedimento disciplinare, o alle cui dipendenze il giudicando si trova alla data di convocazione della commissione di disciplina, se non si tratta di generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti;
  • i)l'ufficiale che ha presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che hanno determinato il procedimento disciplinare o che per ufficio ha dato parere in merito o che per ufficio tratta questioni inerenti allo stato, all'avanzamento e alla disciplina del personale;
  • l)gli ufficiali che in qualsiasi modo hanno avuto parte in un precedente giudizio penale o consiglio di disciplina per lo stesso fatto ovvero sono stati sentiti come testimoni nella questione disciplinare di cui trattasi;
  • m)l'ufficiale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare di stato.

Testo in vigore dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1380 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari