Art. 1072-bis c.o.m. — Promozione dei tenenti colonnelli dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare , dell'Arma dei carabinieri e della Sanità militare

138 In relazione all'andamento dei ruoli, fermo restando il numero di promozioni di cui ((alle tabelle 1, 2, 3, 4 e 4-bis)), allegate al presente codice, per l'avanzamento a scelta al grado di colonnello e gradi corrispondenti, il numero delle promozioni da attribuire ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti con almeno tredici anni di anzianita' nel grado e' determinato annualmente con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il Corpo delle capitanerie di Porto, su proposta dei Capi di stato maggiore di Forza armata ovvero dei Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto ((ovvero del Direttore della Sanita' militare)), in misura non superiore a: 138

  • a)cinque per i ruoli normali delle Armi varie dell'Esercito, del Corpo di stato maggiore della Marina e dei naviganti dell'Arma aeronautica;
  • a-bis)sette per il ruolo normale dell'Arma dei carabinieri;
  • b)tre per i ruoli normali del Corpo delle capitanerie di porto e delle armi dell'Aeronautica militare;
  • c)due per i ruoli normali ((...)) del Corpo del genio della Marina e del Corpo del genio aeronautico; 37 138
  • c-bis)((quattro per il ruolo normale del Corpo unico della Sanita' militare;)) 138
  • d)uno per i restanti ruoli normali e speciali dell'Esercito, della Marina ((, dell'Aeronautica e della Sanita' militare)). 138 Se le promozioni previste nell'anno sono pari o inferiori all'unita', il decreto di cui al comma 1 puo' essere adottato solo in casi eccezionali, opportunamente motivati.
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91

37

con decorrenza dal 1 gennaio 2017

Il D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, alinea) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.

D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74

138

con decorrenza dal 1 gennaio 2027

Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".

Testo vigente dal 28 maggio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 maggio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 20 febbraio 2020 al 28 maggio 2026. 11 parole tolte, 31 parole aggiunte in 4 capoversi.

In relazione all'andamento dei ruoli, fermo restando il numero di promozioni di cui alle tabelle 1, 2, 3 tolto: e 4aggiunto: , 4 e 4-bis, allegate al presente codice, per l'avanzamento a scelta al grado di colonnello e … ovvero dei Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto aggiunto: ovvero del Direttore della Sanita' militare, in misura non superiore a:

c) due per i ruoli normali tolto: del Corpo sanitario dell'Esercito, del Corpo delaggiunto: ... del Corpo del genio della Marina e del Corpo del genio aeronautico;

aggiunto: c-bis) quattro per il ruolo normale del Corpo unico della Sanita' militare;

d) uno per i restanti ruoli normali e speciali dell'Esercito, della Marina tolto: e dell'Aeronauticaaggiunto: , dell'Aeronautica e della Sanita' militare. Se le promozioni previste nell'anno sono pari o inferiori all'unita', il decreto di cui al comma 1 puo' essere adottato solo in casi eccezionali, opportunamente motivati.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74

    Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1072bis · fonte del testo

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