Art. 120 c.o.m. — Corpo del genio della Marina

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 marzo 2012 al 26 febbraio 2014. Leggi il testo vigente →

Rientra nelle competenze del Corpo del genio navale:

  • a)progettare le navi dello Stato in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti e gli immobili o le infrastrutture della Marina militare, nonche', con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti l'impiego degli aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento;
  • b)seguire e controllare la costruzione o il raddobbo delle navi dello Stato, delle macchine, degli impianti e degli attrezzi relativi, nonche' degli immobili e delle infrastrutture della Marina militare;
  • c)coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero;
  • d)imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio per la direzione e l'esercizio degli apparati del sistema nave;
  • e)dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare;
  • f)vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza del corpo che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare;
  • g)provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo alle costruzioni navali, agli immobili e alle infrastrutture occorrenti alla Marina militare;
  • h)eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.

Testo in vigore dal 27 marzo 2012 al 26 febbraio 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 marzo 2012

Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012. 20 parole tolte, 100 parole aggiunte in 5 capoversi.

a) progettare le navi dello Stato in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti aggiunto: e gli immobili o le infrastrutture della Marina militare, nonche', con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti l'impiego degli aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento;

b) tolto: costruire, provvedere e raddobbare le aggiunto: seguire e controllare la costruzione o il raddobbo delle navi dello Stato, tolto: le macchine, gli impianti e gli attrezzi relativi aggiunto: delle macchine, degli impianti e degli attrezzi relativi, nonche' degli immobili e delle infrastrutture della Marina militare;

c) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesaaggiunto: , compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero;

e) dirigeretolto: , amministrare e assolvere lavori degli arsenali e aggiunto: gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare;

g) provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo alle costruzioni navaliaggiunto: , agli immobili e alle infrastrutture occorrenti alla Marina militare;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art120 · fonte del testo

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