Art. 120 c.o.m. — Corpo del genio della Marina

37 Rientra nelle competenze del Corpo del genio ((della Marina, specialita' genio navale)): 37

  • a)progettare le navi dello Stato in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti ((...)), nonche', con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti l'impiego degli aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento; 37
  • b)seguire e controllare la costruzione o il raddobbo delle navi dello Stato, delle macchine, degli impianti e degli attrezzi relativi ((...)); 37
  • c)coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero;
  • d)imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio per la direzione e l'esercizio degli apparati del sistema nave;
  • e)dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare((...)); 37
  • f)vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza ((...)) che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare; 37
  • g)provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo alle costruzioni navali, agli immobili e alle infrastrutture occorrenti alla Marina militare; 37
  • h)eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza. ((1-bis. Rientra nelle competenze del Corpo del genio della Marina, specialita' armi navali:
  • a)progettare il sistema di combattimento delle navi dello Stato, studiare l'armamento delle navi di nuova costruzione e provvedere all'acquisto e alla sistemazione dei relativi impianti, in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti; studiare e provvedere le nuove armi e i materiali d'armamento; provvedere a tutti i servizi del munizionamento e degli esplosivi, secondo quanto stabilito all'articolo 119; provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo ai servizi di cui alla presente lettera;
  • b)coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero;
  • c)imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio;
  • d)dirigere i lavori di costruzione, di montamento, di riparazione e modifica del materiale di cui alla lettera a) nonche', con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti all'impiego degli aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento;
  • e)dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare per i servizi di cui alla lettera a);
  • f)vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare;
  • g)eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.)) 37 ((1-ter. Rientra nelle competenze del Corpo del genio della Marina, specialita' infrastrutture:
  • a)progettare gli immobili o le infrastrutture dello Stato in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti ovvero secondo le disposizioni dello Stato maggiore della Marina;
  • b)dirigere, seguire e controllare la costruzione o il mantenimento e il collaudo degli immobili e delle infrastrutture in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti ovvero secondo le disposizioni dello Stato maggiore della Marina;
  • c)coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero;
  • d)dirigere le direzioni e sezioni del genio militare per la Marina militare ovvero le articolazioni del settore infrastrutture in ambito interforze;
  • e)vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare.
  • f)eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.)) 37
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91

37

Il D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera c)) che al comma 1, lettera g), del presente articolo, le parole «, agli immobili e alle infrastrutture alla Marina militare» sono soppresse". Ha inoltre disposto(con l'art. 2, comma 1, alinea) che le presenti modifiche decorrono dal 1° gennaio 2017.

Testo vigente dal 15 giugno 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 giugno 2016

Confronto con la versione in vigore dal 26 febbraio 2014 al 15 giugno 2016. 31 parole tolte, 396 parole aggiunte in 19 capoversi.

Rientra nelle competenze del Corpo del genio aggiunto: della Marina, specialita' genio navale:

a) progettare le navi dello Stato in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti tolto: e gli immobili o le infrastrutture della Marina militareaggiunto: ..., nonche', con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, …

b) seguire e controllare la costruzione o il raddobbo delle navi dello Stato, delle macchine, degli impianti e degli attrezzi relativitolto: , nonche' degli immobili e delle infrastrutture della Marina militareaggiunto: ...;

e) dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militaretolto: , le direzioni e sezioni del genio militare per la Marina militareaggiunto: ...;

f) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza tolto: del corpoaggiunto: ... che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare;

haggiunto: ) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza. 1-bis. Rientra nelle competenze del Corpo del genio della Marina, specialita' armi navali:

aggiunto: a) progettare il sistema di combattimento delle navi dello Stato, studiare l'armamento delle navi di nuova costruzione e provvedere all'acquisto e alla sistemazione dei relativi impianti, in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti; studiare e provvedere le nuove armi e i materiali d'armamento; provvedere a tutti i servizi del munizionamento e degli esplosivi, secondo quanto stabilito all'articolo 119; provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo ai servizi di cui alla presente lettera;

aggiunto: b) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero;

Mostra gli altri 11 capoversi cambiati

aggiunto: c) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio;

aggiunto: d) dirigere i lavori di costruzione, di montamento, di riparazione e modifica del materiale di cui alla lettera a) nonche', con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti all'impiego degli aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento;

aggiunto: e) dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare per i servizi di cui alla lettera a);

aggiunto: f) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare;

aggiunto: g) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza. 1-ter. Rientra nelle competenze del Corpo del genio della Marina, specialita' infrastrutture:

aggiunto: a) progettare gli immobili o le infrastrutture dello Stato in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti ovvero secondo le disposizioni dello Stato maggiore della Marina;

aggiunto: b) dirigere, seguire e controllare la costruzione o il mantenimento e il collaudo degli immobili e delle infrastrutture in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti ovvero secondo le disposizioni dello Stato maggiore della Marina;

aggiunto: c) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero;

aggiunto: d) dirigere le direzioni e sezioni del genio militare per la Marina militare ovvero le articolazioni del settore infrastrutture in ambito interforze;

aggiunto: e) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare.

aggiunto: f) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91

    Il D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera c)) che al comma 1, lettera g), del presente articolo, le parole «, agli immobili e alle infrastrutture alla Marina militare» sono soppresse". Ha inoltre disposto(con l'art. 2, comma 1, alinea) che le presenti modifiche decorrono dal 1° gennaio 2017.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art120 · fonte del testo

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