Art. 121 c.o.m. — Corpo delle armi navali
Articolo abrogato dal d.lgs. 26 aprile 2016, n. 91.
Abrogato dal 1 gennaio 2017
Articolo abrogato dal d.lgs. 26 aprile 2016, n. 91.
Abrogato dal 1 gennaio 2017
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 2010
Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 2012 al 1 gennaio 2017. 233 parole tolte, 10 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Rientra nelle competenze del Corpo delle armi navali:
tolto: a) progettare il sistema di combattimento delle navi dello Stato, studiare l'armamento delle navi di nuova costruzione e provvedere all'acquisto e alla sistemazione dei relativi impianti, in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti; studiare e provvedere le nuove armi e i materiali d'armamento; provvedere a tutti i servizi del munizionamento e degli esplosivi, secondo quanto stabilito all'articolo 119; provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo ai servizi di cui alla presente lettera;
tolto: b) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero;
tolto: c) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio;
tolto: d) dirigere i lavori di costruzione, di montamento, di riparazione e modifica del materiale di cui alla lettera a), nonche', con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti l'impiego degli aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento;
tolto: e) dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare per i servizi di cui alla lettera a);
tolto: f) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza del corpo che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare;
tolto: g) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 APRILE 2016, N. 91
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art121 · fonte del testo
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