Art. 1051 c.o.m. — Impedimenti, sospensione ed esclusione

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Non puo' essere valutato per l'avanzamento il militare che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato. Non puo' essere inserito nell'aliquota di avanzamento o valutato per l'avanzamento il personale militare:

  • a)rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo;
  • b)sottoposto a procedimento disciplinare da cui puo' derivare una sanzione di stato;
  • c)sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado;
  • d)in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni. Se eccezionalmente le autorita' competenti ritengono di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono la valutazione, indicandone i motivi. Se, durante i lavori della competente commissione d'avanzamento e prima della pubblicazione del quadro di avanzamento ((o della conclusione dei lavori di valutazione per gli Appuntati e Carabinieri)), il personale militare si trova nelle situazioni previste dal comma 2, e' sospesa la valutazione o, se il quadro e' stato formato, il direttore generale del personale militare ne dispone la cancellazione. Al militare e' data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata. Nei riguardi del personale escluso dalle aliquote o dalla valutazione, per non aver maturato, per motivi di servizio o di salute, le condizioni di cui all'articolo 1050, ovvero escluso ai sensi del comma 2 o sospeso ai sensi dei commi 3 e 4, e' apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive. Al venir meno delle predette cause, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile per la valutazione o sono sottoposti a valutazione. Il personale militare inserito nei ruoli del servizio permanente che e' stato condannato con sentenza definitiva a una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedelta' alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'amministrazione e dell'onore militare e' escluso da ogni procedura di avanzamento e dalla possibilita' di transito da un ruolo a un altro.

Testo in vigore dal 17 novembre 2018 al 20 febbraio 2020

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Che cosa è cambiato dal 17 novembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 2010 al 17 novembre 2018. 12 parole aggiunte.

… i lavori della competente commissione d'avanzamento e prima della pubblicazione del quadro di avanzamento aggiunto: o della conclusione dei lavori di valutazione per gli Appuntati e Carabinieri, il personale militare si trova nelle situazioni previste dal comma 2, e' sospesa …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1051 · fonte del testo

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