Art. 1610 c.o.m. — Valutazioni, impedimenti e sospensioni

I cappellani militari sono scrutinati per la promozione nell'ordine di iscrizione ((nel ruolo)). Non puo' essere scrutinato per la promozione il cappellano militare che e' sottoposto a procedimento penale o disciplinare, o che e' sospeso dall'impiego ((...)), o che si trova in disponibilita' ovvero in aspettativa per qualsiasi motivo. E' sospesa la promozione del cappellano militare gia' scrutinato che, prima del conferimento della promozione, si trova in una delle condizioni indicate al comma 2. La sospensione della promozione annulla la valutazione gia' effettuata. All'interessato e' data comunicazione della sospensione della promozione e dei motivi che l'hanno determinata. Al cessare della causa impeditiva il cappellano militare e' scrutinato o nuovamente scrutinato per la promozione e, se ha subito detrazione di anzianita' ai sensi dell'articolo 1554, deve risultare piu' anziano di pari grado gia' valutato. Se il procedimento penale o disciplinare si e' concluso in senso favorevole o la sospensione dall'impiego o dalle funzioni del grado di carattere precauzionale e' stata revocata, o il cappellano militare e' stato in aspettativa per infermita' dipendente da causa di servizio, la commissione di avanzamento, se delibera che il cappellano scrutinato e' maggiormente meritevole almeno dell'ultimo promosso con lo scrutinio originario, lo designa per la promozione, indicando il posto che deve occupare in graduatoria. La promozione e' conferita, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con decorrenza dalla stessa data delle promozioni disposte in base allo scrutinio originario. Se durante il periodo di esclusione si sono svolti piu' scrutini ai quali il cappellano avrebbe potuto essere sottoposto, la commissione di avanzamento valuta il cappellano per ciascuno dei successivi scrutini e stabilisce in quale di questi avrebbe potuto essere promosso. La data di decorrenza della promozione e' quella dello scrutinio per effetto del quale, a giudizio della commissione di avanzamento, si sarebbe dovuta conferire la promozione. Se il cappellano militare e' stato in aspettativa per prigionia di guerra, egli e' scrutinato dopo che risulta scagionato penalmente e disciplinarmente in rapporto al fatto della cattura. Si applica il disposto del comma 5.

Testo vigente dal 23 maggio 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 maggio 2021

Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 2010 al 23 maggio 2021. 12 parole tolte, 2 parole aggiunte.

I cappellani militari sono scrutinati per la promozione nell'ordine di iscrizione tolto: nei ruoli unici di cui all'articolo 1552 aggiunto: nel ruolo. Non puo' essere scrutinato per la promozione il cappellano militare che e' sottoposto a procedimento penale o disciplinare, o che e' sospeso dall'impiego tolto: o dalle funzioni del gradoaggiunto: ..., o che si trova in disponibilita' ovvero in aspettativa per qualsiasi motivo. E' …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1610 · fonte del testo

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