Art. 72 c.a.d. — Definizioni relative al sistema pubblico di connettività
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(( 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
- a)"trasporto di dati": i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di reti informatiche per la trasmissione di dati, oggetti multimediali e fonia;
- b)"interoperabilita' di base": i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti per lo scambio di documenti informatici fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;
- c)"connettivita'": l'insieme dei servizi di trasporto di dati e di interoperabilita' di base;
- d)"interoperabilita' evoluta": i servizi idonei a favorire la circolazione, lo scambio di dati e informazioni, e l'erogazione fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;
- e)"cooperazione applicativa": la parte del sistema pubblico di connettivita' finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi.)) 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159
1Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che nel presente decreto legislativo l'espressione "Capo VIII" e' sostituita dalla seguente: "Capo IX" e conseguentemente la numerazione degli articoli da 72 a 76 e' sostituita dalla numerazione progressiva da 88 a 92.
Testo in vigore dal 25 gennaio 2011 al 14 settembre 2016
