Art. 82 c.a.d. — Fornitori del Sistema pubblico di connettività
Articolo abrogato dal d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179.
Abrogato dal 14 settembre 2016
Articolo abrogato dal d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179.
Abrogato dal 14 settembre 2016
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 2006
Confronto con la versione in vigore dal 25 gennaio 2011 al 14 settembre 2016. 255 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Sono istituiti uno o piu' elenchi di fornitori a livello nazionale e regionale in attuazione delle finalita' di cui all'articolo 77. I fornitori che ottengono la qualificazione SPC ai sensi dei regolamenti previsti dall'articolo 87, sono inseriti negli elenchi di competenza nazionale o regionale, consultabili in via telematica, esclusivamente ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente decreto, e tenuti rispettivamente dal DigitPA a livello nazionale e dalla regione di competenza a livello regionale. I fornitori in possesso dei suddetti requisiti sono denominati fornitori qualificati SPC. I servizi per i quali e' istituito un elenco, ai sensi del comma 1, sono erogati, nell'ambito del SPC, esclusivamente dai soggetti che abbiano ottenuto l'iscrizione nell'elenco di competenza nazionale o regionale. Per l'iscrizione negli elenchi dei fornitori qualificati SPC e' necessario che il fornitore soddisfi almeno i seguenti requisiti:
tolto: a) disponibilita' di adeguate infrastrutture e servizi di comunicazioni elettroniche;
tolto: b) esperienza comprovata nell'ambito della realizzazione gestione ed evoluzione delle soluzioni di sicurezza informatica;
tolto: c) possesso di adeguata rete commerciale e di assistenza tecnica;
tolto: d) possesso di adeguati requisiti finanziari e patrimoniali, anche dimostrabili per il tramite di garanzie rilasciate da terzi qualificati. Limitatamente ai fornitori dei servizi di connettivita' dovranno inoltre essere soddisfatti anche i seguenti requisiti:
tolto: a) possesso dei necessari titoli abilitativi di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per l'ambito territoriale di esercizio dell'attivita';
tolto: b) possesso di comprovate conoscenze ed esperienze tecniche nella gestione delle reti e servizi di comunicazioni elettroniche, anche sotto il profilo della sicurezza e della protezione dei dati.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art82 · fonte del testo
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