Art. 70 c.a.d. — Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 maggio 2005 al 25 gennaio 2011. Leggi il testo vigente →

Il CNIPA, previo accordo con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, valuta e rende note applicazioni tecnologiche realizzate dalle pubbliche amministrazioni, idonee al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni centrali che intendono acquisire programmi applicativi valutano preventivamente la possibilita' di riuso delle applicazioni analoghe rese note dal CNIPA ai sensi del comma 1, motivandone l'eventuale mancata adozione.

Testo in vigore dal 16 maggio 2005 al 25 gennaio 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art70 · fonte del testo

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