Art. 58 c.a.d. — Modalità della fruibilità del dato

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Il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non modifica la titolarita' del dato. Le pubbliche amministrazioni possono stipulare tra loro convenzioni finalizzate alla fruibilita' informatica dei dati di cui siano titolari. Il CNIPA definisce schemi generali di convenzioni finalizzate a favorire la fruibilita' informatica dei dati tra le pubbliche amministrazioni centrali e, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra le amministrazioni centrali medesime e le regioni e le autonomie locali.

Testo in vigore dal 16 maggio 2005 al 14 maggio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art58 · fonte del testo

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