Art. 56 c.a.d. — Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi autorità giudiziaria di ogni ordine e grado

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Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi (( autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado)) I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili a chi vi abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito istituzionale della rete Internet delle autorita' emananti. Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante deposito in segreteria, sono contestualmente inserite nel sistema informativo interno e sul sito istituzionale della rete Internet, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali. (( I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le altre decisioni depositate in cancelleria o segreteria dell'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado sono, comunque, rese accessibili ai sensi dell'articolo 51 del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo n. 196 del 2003. ))

Testo in vigore dal 14 maggio 2006 al 25 gennaio 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 maggio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 16 maggio 2005 al 14 maggio 2006. 62 parole aggiunte.

aggiunto: Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile sono … Internet, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personaliaggiunto: . I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le altre decisioni depositate in cancelleria o segreteria dell'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado sono, comunque, rese accessibili ai sensi dell'articolo 51 del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo n. 196 del 2003.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art56 · fonte del testo

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