Art. 52 c.a.d. — Accesso telematico e riutilizzo dei dati

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 maggio 2005 al 25 gennaio 2011. Leggi il testo vigente →

L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e' disciplinato dalle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione. I regolamenti che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica.

Testo in vigore dal 16 maggio 2005 al 25 gennaio 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art52 · fonte del testo

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