Art. 3 c.a.d. — Diritto all'uso delle tecnologie

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 2010 al 25 gennaio 2011. Leggi il testo vigente →

I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto nel presente codice. Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche ed organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa. (( La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. ))

Testo in vigore dal 16 settembre 2010 al 25 gennaio 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 settembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 14 maggio 2006 al 16 settembre 2010. 18 parole tolte, 13 parole aggiunte.

I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazionitolto: ... e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto … limiti delle risorse tecnologiche ed organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa. tolto: Le controversie concernenti l'esercizio del diritto di cui al comma 1 sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice aggiunto: La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art3 · fonte del testo

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