Art. 60 t.u.a.
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Ferme restando le competenze e le attivita' istituzionali proprie del Servizio nazionale di protezione civile, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) esercita, mediante il Servizio geologico d'Italia Dipartimento difesa del suolo, le seguenti funzioni:
- a)svolgere l'attivita' conoscitiva, qual e' definita all'articolo 55;
- b)realizzare il sistema informativo unico e la rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza;
- c)fornire, a chiunque ne formuli richiesta, dati, pareri e consulenze, secondo un tariffario fissato ogni biennio con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le tariffe sono stabilite in base al principio della partecipazione al costo delle prestazioni da parte di chi ne usufruisca.
Testo in vigore dal 14 aprile 2006 al 26 agosto 2010
