Al fine di assicurare omogeneita' ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualita' dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilita' ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica, e' istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di seguito denominato «Sistema nazionale», del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente, di seguito denominate «agenzie». Il Sistema nazionale concorre al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo di suolo, della salvaguardia e della promozione della qualita' dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali e della piena realizzazione del principio «chi inquina paga», anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana, mediante lo svolgimento delle attivita' tecnico-scientifiche di cui alla presente legge.

Testo vigente dal 18 luglio 2016

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 212/2017

    Illegittimità dichiarata
    12 ottobre 2017

    È dichiarata inammissibile, per difetto di completezza e sufficienza argomentativa, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 [commi 1 e 2] della legge n. 132 del 2016, impugnato dalla Provincia autonoma di Bolzano - in riferimento agli artt. 8, n. 1), e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - "se ed in quanto" l'istituzione e le funzioni del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, del quale fanno parte anche le agenzie provinciali per l'ambiente, interferiscano col modello organizzativo della ricorrente, ledendo l'autonomia ad essa riconosciuta in materia di ordinamento degli uffici e del personale. Il ricorso si limita a richiamare il parametro senza argomentare in alcun modo sui profili della presunta lesione di esso, difettando così del requisito minimo cui la giurisprudenza costituzionale subordina l'ammissibilità delle questioni in via principale. ( Precedenti citati: sentenze n. 60 del 2017, n. 151 del 2016 e n. 69 del 2016 ).

    Art. 7 Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale · Art. 8 Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale · Art. 14 Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale · Art. 16 Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-06-28;132~art1 · fonte del testo

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