Codice dell’ambiente

Art. 32 t.u.a. — Consultazioni transfrontaliere

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In caso di piani, programmi ((, progetti e impianti)) che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, o qualora un altro Stato cosi' richieda, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero per i beni e le attivita' culturali e con il Ministero degli affari esteri e per suo tramite, ai sensi della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata ai sensi della legge 3 novembre 1994, n. 640, ((nell'ambito delle fasi previste dalle procedure di cui ai titoli II, III e III-bis)), provvede alla notifica dei progetti e ((di tutta la documentazione concernente il piano, programma, progetto o impianto)). Nell'ambito della notifica e' fissato il termine, non superiore ai sessanta giorni, per esprimere il proprio interesse alla partecipazione alla procedura. (( Qualora sia espresso l'interesse a partecipare alla procedura, gli Stati consultati trasmettono all'autorita' competente i pareri e le osservazioni delle autorita' pubbliche e del pubblico entro novanta giorni dalla comunicazione della dichiarazione di interesse alla partecipazione alla procedura ovvero secondo le modalita' ed i termini concordati dagli Stati membri interessati, in modo da consentire comunque che le autorita' pubbliche ed il pubblico degli Stati consultati siano informati ed abbiano l'opportunita' di esprimere il loro parere entro termini ragionevoli. L'Autorita' competente ha l'obbligo di trasmettere agli Stati membri consultati le decisioni finali e tutte le informazioni gia' stabilite dagli articoli 17, 27 e 29-quater del presente decreto. )) Fatto salvo quanto previsto dagli accordi internazionali, le regioni o le province autonome ((nel caso in cui i piani, i programmi, i progetti od anche le modalita' di esercizio di un impianto o di parte di esso, con esclusione di quelli previsti dall'allegato XII, possano avere effetti transfrontalieri)) informano immediatamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ((...)) e collaborano per lo svolgimento delle fasi procedurali di applicazione della convenzione. La predisposizione e la distribuzione della documentazione necessaria sono a cura del proponente ((o del gestore)) o dell'autorita' procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ((, che deve provvedervi su richiesta dell'autorita' competente secondo le modalita' previste dai titoli II, III o III-bis del presente decreto ovvero concordate dall'autorita' competente e gli Stati consultati.)). Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e il Ministero degli affari esteri, d'intesa con le regioni interessate, stipulano con i Paesi aderenti alla Convenzione accordi per disciplinare le varie fasi al fine di semplificare e rendere piu' efficace l'attuazione della convenzione. (( Nel caso in cui si provveda ai sensi dei commi 1 e 2, il termine per l'emissione del provvedimento finale di cui all'art. 26, comma 1, e' prorogato di 90 giorni o del diverso termine concordato ai sensi del comma 2. Gli Stati membri interessati che partecipano alle consultazioni ai sensi del presente articolo ne fissano preventivamente la durata in tempi ragionevoli. ))

Testo in vigore dal 26 agosto 2010 al 21 agosto 2014

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Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 26 agosto 2010

Confronto con la versione in vigore dal 13 febbraio 2008 al 26 agosto 2010. 107 parole tolte, 237 parole aggiunte.

In caso di piani, programmi tolto: o progettiaggiunto: , progetti e impianti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, o qualora un … 1991, ratificata ai sensi della legge 3 novembre 1994, n. 640, nell'ambito delle fasi tolto: di cui agli articoli 13 e 21 aggiunto: previste dalle procedure di cui ai titoli II, III e III-bis, provvede alla notifica dei progetti e di tolto: una sintesi della aggiunto: tutta la documentazione concernente il piano, programma tolto: e progettoaggiunto: , progetto o impianto. Nell'ambito della notifica e' fissato il termine, non superiore ai sessanta giorni, per esprimere il proprio interesse alla partecipazione alla procedura. Qualora sia espresso l'interesse a partecipare alla procedura, tolto: si applicano al paese interessato le procedure per l'informazione e la partecipazione del pubblico definite dal presente decreto. I aggiunto: gli Stati consultati trasmettono all'autorita' competente i pareri e le osservazioni delle autorita' pubbliche tolto: devono pervenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui agli articoli 14 e 24. Salvo altrimenti richiesto, verra' trasmessa, per la partecipazione del pubblico e l'espressione dei pareri delle autorita' pubbliche, contestualmente alla ricezione della comunicazione, la sintesi non tecnica di cui agli articoli 13 e 23. La decisione di cui all'articolo 26 e le condizioni che eventualmente l'accompagnano sono trasmessi aggiunto: e del pubblico entro novanta giorni dalla comunicazione della dichiarazione di interesse alla partecipazione alla procedura ovvero secondo le modalita' ed i termini concordati dagli Stati membri interessati, in modo da consentire comunque che le autorita' pubbliche ed il pubblico degli Stati consultati siano informati ed abbiano l'opportunita' di esprimere il loro parere entro termini ragionevoli. L'Autorita' competente ha l'obbligo di trasmettere agli Stati membri consultati aggiunto: le decisioni finali e tutte le informazioni gia' stabilite dagli articoli 17, 27 e 29-quater del presente decreto. Fatto salvo quanto previsto dagli accordi internazionali, le regioni o le province autonome aggiunto: nel caso in cui i piani, i programmi, i progetti od anche le modalita' di esercizio di un impianto o di parte di esso, con esclusione di quelli previsti dall'allegato XII, possano avere effetti transfrontalieri informano immediatamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tolto: quando progetti di loro competenza possono avere impatti ambientali transfrontalieriaggiunto: ... e collaborano per lo svolgimento delle fasi procedurali di applicazione della convenzione. La predisposizione e la distribuzione della documentazione necessaria sono a cura del proponente o aggiunto: del gestore o dell'autorita' procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblicatolto: .aggiunto: , che deve provvedervi su richiesta dell'autorita' competente secondo le modalita' previste dai titoli II, III o III-bis del presente decreto ovvero concordate dall'autorita' competente e gli Stati consultati.. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero … le varie fasi al fine di semplificare e rendere piu' efficace l'attuazione della convenzioneaggiunto: . Nel caso in cui si provveda ai sensi dei commi 1 e 2, il termine per l'emissione del provvedimento finale di cui all'art. 26, comma 1, e' prorogato di 90 giorni o del diverso termine concordato ai sensi del comma 2. Gli Stati membri interessati che partecipano alle consultazioni ai sensi del presente articolo ne fissano preventivamente la durata in tempi ragionevoli.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art32 · fonte del testo

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