Art. 312 t.u.a. — istruttoria per l'emanazione dell'ordinanza ministeriale

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L'istruttoria per l'emanazione dell'ordinanza ministeriale di cui all'articolo 313 si svolge ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'accertamento dei fatti, per l'individuazione dei trasgressori, per l'attuazione delle misure a tutela dell'ambiente e per il risarcimento dei danni, puo' delegare il Prefetto competente per territorio ed avvalersi, anche mediante apposite convenzioni, della collaborazione delle Avvocature distrettuali dello Stato, del Corpo forestale dello Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza e di qualsiasi altro soggetto pubblico dotato di competenza adeguata. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'accertamento delle cause del danno e per la sua quantificazione, da effettuare in applicazione delle disposizioni contenute negli Allegati 3 e 4 alla parte sesta del presente decreto, puo' disporre, nel rispetto del principio del contraddittorio con l'operatore interessato, apposita consulenza tecnica svolta dagli uffici ministeriali, da quelli di cui al comma 2 oppure, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, da liberi professionisti. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al fine di procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche anche in apparecchiature informatiche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento del fatto dannoso e per l'individuazione dei trasgressori, puo' disporre l'accesso di propri incaricati nel sito interessato dal fatto dannoso. Gli incaricati che eseguono l'accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono. Per l'accesso a locali che siano adibiti ad abitazione o all'esercizio di attivita' professionali e' necessario che l'Amministrazione si munisca dell'autorizzazione dell'autorita' giudiziara competente. In ogni caso, dell'accesso nei luoghi di cui al presente comma dovra' essere informato il titolare dell'attivita' o un suo delegato, che ha il diritto di essere presente, anche con l'assistenza di un difensore di fiducia, e di chiedere che le sue dichiarazioni siano verbalizzate. In caso di gravi indizi che facciano ritenere che libri, registri, documenti, scritture ed altre prove del fatto dannoso si trovino in locali diversi da quelli indicati nel comma 4, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio puo' chiedere l'autorizzazione per la perquisizione di tali locali all'autorita' giudiziaria competente. E' in ogni caso necessaria l'autorizzazione dell'autorita' giudiziaria competente per procedere, durante l'accesso, a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l'esame dei documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali sia stato eccepito il segreto professionale. Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte all'interessato o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute, nonche' le sue dichiarazioni. Il verbale deve essere sottoscritto dall'interessato o da chi lo rappresenta oppure deve indicare il motivo della mancata sottoscrizione. L'interessato ha diritto di averne copia. I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se non sia possibile riprodurne o farne constare agevolmente il contenuto rilevante nel verbale, nonche' in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale; tuttavia gli agenti possono sempre acquisire dati con strumenti propri da sistemi meccanografici, telematici, elettronici e simili.

Testo in vigore dal 14 aprile 2006 al 26 agosto 2010

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 235/2009

    Questione infondata
    23 luglio 2009

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Calabria avverso l'intera parte sesta del codice dell'ambiente di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente, per violazione degli artt. 76 e 77 Cost.. Infatti, deve escludersi che la delega successiva, contenuta nella legge 18 aprile 2005, n. 62 e relativa all'attuazione di un'ampia serie di direttive comunitarie in diverse materie, abbia tacitamente abrogato la delega precedente, conferita, invece, nella specifica materia ambientale, dalla legge 15 dicembre 2004, n. 308.

    Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 301 t.u.a. · Art. 304 t.u.a.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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