Art. 299 t.u.a. — competenze ministeriali
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 agosto 2010 al 4 settembre 2013. Leggi il testo vigente →
Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente, attraverso la Direzione generale per il danno ambientale istituita presso il ((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) dall'articolo 34 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, e gli altri uffici ministeriali competenti. L'azione ministeriale si svolge normalmente in collaborazione con le regioni, con gli enti locali e con qualsiasi soggetto di diritto pubblico ritenuto idoneo. L'azione ministeriale si svolge nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, delle competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali con applicazione dei principi costituzionali di sussidiarieta' e di leale collaborazione. Per le finalita' connesse all'individuazione, all'accertamento ed alla quantificazione del danno ambientale, il ((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) si avvale, in regime convenzionale, di soggetti pubblici e privati di elevata e comprovata qualificazione tecnico-scientifica operanti sul territorio, nei limiti delle disponibilita' esistenti. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)), con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attivita' produttive, stabilisce i criteri per le attivita' istruttorie volte all'accertamento del danno ambientale e per la riscossione della somma dovuta per equivalente patrimoniale ai sensi del titolo III della parte sesta del presente decreto. I relativi oneri sono posti a carico del responsabile del danno. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 26 agosto 2010 al 4 settembre 2013
