Codice dell’ambiente

Art. 283 t.u.a. — definizioni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 agosto 2010 al 19 dicembre 2017. Leggi il testo vigente →

Ai fini del presente titolo si applicano le seguenti definizioni:

  • a)impianto termico: impianto destinato alla produzione di calore costituito da uno o piu' generatori di calore e da un unico sistema di distribuzione e utilizzazione di tale calore, nonche' da appositi dispositivi di regolazione e di controllo;
  • b)generatore di calore: qualsiasi dispositivo di combustione alimentato con combustibili al fine di produrre calore, costituito da un focolare ed eventualmente uno scambiatore di calore;
  • c)focolare: parte di un generatore di calore nella quale avviene il processo di combustione;
  • d)impianto termico civile: impianto termico la cui produzione di calore e' esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l'impianto termico civile e' centralizzato se serve tutte le unita' dell'edificio o di piu' edifici ed e' individuale negli altri casi;
  • e)potenza termica nominale dell'impianto: la somma delle potenze termiche nominali dei singoli focolari costituenti l'impianto;
  • f)potenza termica nominale del focolare: il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato e della portata massima di combustibile bruciato all'interno del focolare, espresso in Watt termici o suoi multipli;
  • g)valore di soglia: potenza termica nominale dell'impianto pari a 0.035MW;
  • h)modifica dell'impianto: qualsiasi intervento che sia effettuato su un impianto gia' installato e che richieda la dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;
  • i)autorita' competente: l'autorita' responsabile dei controlli, gli accertamenti e le ispezioni previsti dall'articolo 9 e dall'allegato L del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 o la diversa autorita' indicata dalla legge regionale;
  • l)installatore: il soggetto indicato dall'articolo 3 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;
  • m)responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto: il soggetto indicato dall'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
  • n)conduzione di un impianto termico: insieme delle operazioni necessarie al fine di assicurare la corretta combustione nei focolari e l'adeguamento del regime dell'impianto termico alla richiesta di calore.

Testo in vigore dal 26 agosto 2010 al 19 dicembre 2017

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Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 26 agosto 2010

Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 2006 al 26 agosto 2010. 61 parole tolte, 80 parole aggiunte in 5 capoversi.

b) generatore di calore: qualsiasi dispositivo di combustione alimentato con combustibili al fine di produrre tolto: acqua calda o vapore aggiunto: calore, costituito da un focolaretolto: , aggiunto: ed eventualmente uno scambiatore di calore tolto: e un bruciatore;

d) impianto termico civile: impianto termico la cui produzione di calore e' aggiunto: esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione aggiunto: invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l'impianto …

h) modifica dell'impianto: qualsiasi intervento che tolto: comporta una variazione dei dati contenuti nella denuncia aggiunto: sia effettuato su un impianto gia' installato e che richieda la dichiarazione di conformita' di cui all'articolo tolto: 284 o nella documentazione presentata ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 13 luglio 1966 aggiunto: 7 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. tolto: 615 aggiunto: 37;

i) autorita' competente: tolto: i comuni aventi una popolazione superiore ai quarantamila abitanti e, nella restante parte del territorio, le province aggiunto: l'autorita' responsabile dei controlli, gli accertamenti e le ispezioni previsti dall'articolo 9 e dall'allegato L del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 o la diversa autorita' indicata dalla legge regionale;

l) installatore: il soggetto indicato dall'articolo tolto: 108 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 aggiunto: 3 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. tolto: 380 aggiunto: 37;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art283 · fonte del testo

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