Codice dell’ambiente

Art. 290 t.u.a. — disposizioni transitorie e finali

COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128. L'installazione di impianti termici civili centralizzati puo' essere imposta dai regolamenti edilizi comunali relativamente agli interventi di ristrutturazione edilizia ed agli interventi di nuova costruzione qualora tale misura sia individuata dai piani e dai programmi di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa, come necessaria al conseguimento dei valori di qualita' dell'aria. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2017, N. 183)). Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico ((...)) sono disciplinati i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore, con priorita' per quelli aventi potenza termica nominale inferiore al valore di soglia di 0,035 MW, alimentati con i combustibili individuati alle lettere f), g) e h) della parte I, sezione 2, dell'allegato X alla parte quinta del presente decreto. Nella certificazione si attesta l'idoneita' dell'impianto ad assicurare specifiche prestazioni emissive, con particolare riferimento alle emissioni di polveri e di ossidi di azoto, e si assegna, in relazione ai livelli prestazionali assicurati, una specifica classe di qualita'. Tale decreto individua anche le prestazioni emissive di riferimento per le diverse classi, i relativi metodi di prova e le verifiche che il produttore deve effettuare ai fini della certificazione, nonche' indicazioni circa le corrette modalita' di installazione e gestione dei generatori di calore. A seguito dell'entrata in vigore del decreto, i piani di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa possono imporre limiti e divieti all'utilizzo dei generatori di calore non aventi la certificazione o certificati con una classe di qualita' inferiore, ove tale misura sia necessaria al conseguimento dei valori di qualita' dell'aria. I programmi e gli strumenti di finanziamento statali e regionali diretti ad incentivare l'installazione di generatori di calore a ridotto impatto ambientale assicurano priorita' a quelli certificati con una classe di qualita' superiore.

Testo vigente dal 19 dicembre 2017

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 dicembre 2017

Confronto con la versione in vigore dal 26 agosto 2010 al 19 dicembre 2017. 75 parole tolte, 10 parole aggiunte.

… dell'aria previsti dalla vigente normativa, come necessaria al conseguimento dei valori di qualita' dell'aria. tolto: La legge 13 luglio 1966, n. 615, il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, e il titolo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 continuano ad applicarsi agli impianti termici assoggettati al titolo I della parte quinta al del presente decreto, fino alla data in cui e' effettuato l'adeguamento disposto dalle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 281, comma 3 aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2017, N. 183. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economicotolto: , da adottare entro il 31 dicembre 2010,aggiunto: ... sono disciplinati i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art290 · fonte del testo

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