Art. 283 t.u.a. — definizioni
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Ai fini del presente titolo si applicano le seguenti definizioni:
- a)impianto termico: impianto destinato alla produzione di calore costituito da uno o piu' generatori di calore e da un unico sistema di distribuzione e utilizzazione di tale calore, nonche' da appositi dispositivi di regolazione e di controllo;
- b)generatore di calore: qualsiasi dispositivo di combustione alimentato con combustibili al fine di produrre acqua calda o vapore, costituito da un focolare, uno scambiatore di calore e un bruciatore;
- c)focolare: parte di un generatore di calore nella quale avviene il processo di combustione;
- d)impianto termico civile: impianto termico la cui produzione di calore e' destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l'impianto termico civile e' centralizzato se serve tutte le unita' dell'edificio o di piu' edifici ed e' individuale negli altri casi;
- e)potenza termica nominale dell'impianto: la somma delle potenze termiche nominali dei singoli focolari costituenti l'impianto;
- f)potenza termica nominale del focolare: il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato e della portata massima di combustibile bruciato all'interno del focolare, espresso in Watt termici o suoi multipli;
- g)valore di soglia: potenza termica nominale dell'impianto pari a 0.035MW;
- h)modifica dell'impianto: qualsiasi intervento che comporta una variazione dei dati contenuti nella denuncia di cui all'articolo 284 o nella documentazione presentata ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 13 luglio 1966, n. 615;
- i)autorita' competente: i comuni aventi una popolazione superiore ai quarantamila abitanti e, nella restante parte del territorio, le province;
- l)installatore: il soggetto indicato dall'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- m)responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto: il soggetto indicato dall'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
- n)conduzione di un impianto termico: insieme delle operazioni necessarie al fine di assicurare la corretta combustione nei focolari e l'adeguamento del regime dell'impianto termico alla richiesta di calore.
Testo in vigore dal 14 aprile 2006 al 26 agosto 2010
