Art. 27 t.u.a. — Provvedimento unico in materia ambientale

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Lo studio di impatto ambientale e' predisposto a cura e spese del committente o proponente, secondo le indicazioni di cui all'Allegato V alla parte seconda del presente decreto. Per i progetti che sono sottoposti a valutazione d'impatto ambientale, e' facolta' del committente o proponente, prima dell'avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale, richiedere all'autorita' competente che venga esperita una fase preliminare avente lo scopo di definire, in contraddittorio con l'autorita' medesima, le informazioni, comprese nell'Allegato V alla parte seconda del presente decreto, che devono essere contenute nello studio di impatto ambientale. A tale fine, il committente o proponente presenta una relazione che, sulla base dell'identificazione degli impatti ambientali attesi, definisce il piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale, le metodologie che intende adottare per l'elaborazione delle informazioni in esso contenute e il relativo livello di approfondimento. L'autorita' competente, anche nel caso in cui detto parere sia stato reso, puo' chiedere al committente o proponente, successivamente all'avvio della procedura di valutazione di impatto ambiental e, chiarimenti e integrazioni in merito alla documentazione presentata. Le altre autorita' che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti alla realizzazione e all'esercizio dell'opera o intervento progettato devono essere consultate, al momento della decisione, sulla portata delle informazioni da includere nello studio di impatto ambientale e sul loro livello di dettaglio. Le informazioni richieste devono essere coerenti con il grado di approfondimento necessario e strettamente attinenti alle caratteristiche specifiche di un determinato tipo di progetto e delle componenti dell'ambiente che possono subire un pregiudizio, anche in relazione alla localizzazione dell'intervento, tenuto conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili. Qualora il committente o proponente ritenga che alcune informazioni non debbano essere diffuse per ragioni di riservatezza imprenditoriale o personale, di tutela della proprieta' intellettuale, di pubblica sicurezza o di difesa nazionale, puo' produrre, unitamente alla versione completa, anche una versione dello studio di impatto ambientale priva di dette informazioni. L'autorita' competente, valutate le ragioni di riservatezza addotte dal proponente, puo' disporre che la consultazione dello studio di impatto ambientale da parte del pubblico interessato sia limitata a tale versione. Lo studio di impatto ambientale deve comunque contenere almeno le seguenti informazioni:

  • a)una descrizione del progetto con informazioni relative alle sue caratteristiche, alla sua localizzazione ed alle sue dimensioni;
  • b)una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli effetti negativi rilevanti;
  • c)i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto puo' produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio;
  • d)una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, ivi compresa la cosiddetta "pzione zero", con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale;
  • e)una valutazione del rapporto costi-benefici del progetto dal punto di vista ambientale, economico e sociale. Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali dell'opera o intervento progettato e dei dati ed informazioni contenuti nello studio stesso. Ai fini della predisposizione dello studio, il soggetto pubblico o privato interessato alla realizzazione delle opere o degli impianti ha diritto di accesso alle informazioni e ai dati disponibili presso gli uffici delle amministrazioni pubbliche.

Testo in vigore dal 14 aprile 2006 al 13 febbraio 2008

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 234/2009

    Questione infondata
    23 luglio 2009

    Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. da 26 a 34 e da 43 a 47 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria in base all'assunto che la censurata normativa statale, concernente le disposizioni procedimentali in materia di VIA, sarebbe illegittima per il suo «estremo dettaglio». La ricorrente non soltanto ha formulato censure generiche, in quanto rivolte, in modo unitario ed indifferenziato, nei confronti di un gruppo di norme che presentano contenuti tra loro molto diversi; ma ha, altresì, erroneamente denunciato il carattere dettagliato dell'impugnata normativa statale, considerato che la dicotomia «norme di principio - norme di dettaglio» non può assumere alcun rilievo in una materia di competenza esclusiva dello Stato quale è quella della tutela dell'ambiente cui, in prevalenza, inerisce la valutazione di impatto ambientale.

    Art. 23 t.u.a. · Art. 117 cost. · Art. 11 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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