Art. 26 t.u.a. — Integrazione del provvedimento di VIA negli atti autorizzatori

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((Salvo quanto previsto dall'articolo 24)) L'autorita' competente conclude con provvedimento espresso e motivato il procedimento di valutazione dell'impatto ambientale nei centocinquanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23, comma 1. Nei casi in cui e' necessario procedere ad accertamenti ed indagini di particolare complessita', l'autorita' competente, con atto motivato, dispone il prolungamento del procedimento di valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni dandone comunicazione al proponente. L'inutile decorso ((dei termini previsti dal presente articolo ovvero dall'articolo 24)), implica l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Consiglio dei Ministri, che provvede, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all'organo competente ad adempire entro il termine di venti giorni. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale in sede non statale, si applicano le disposizioni di cui al periodo precedente fino all'entrata in vigore di apposite norme regionali e delle province autonome, da adottarsi nel rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia ((e dei principi richiamati all'articolo 7, comma 7, lettera e) del presente decreto)). ((2-bis. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione e' disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo)) (( L'autorita' competente puo' richiedere al proponente entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 24, comma 4, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata, con l'indicazione di un termine per la risposta che non puo' superare i quarantacinque giorni, prorogabili, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori quarantacinque giorni. L'autorita' competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati. L'autorita' competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che il proponente depositi copia delle stesse ai sensi dell'articolo 23, comma 3, e, contestualmente, dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalita' di cui all'articolo 24, commi 2 e 3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto emendato ai sensi del presente articolo, chiunque abbia interesse puo' prendere visione del progetto e del relativo studio di impatto ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in relazione alle sole modifiche apportate agli elaborati ai sensi del comma 3. In questo caso, l'autorita' competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni da parte dell'autorita' competente, non presentando gli elaborati modificati, o ritiri la domanda, non si procede all'ulteriore corso della valutazione. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto. )) Il provvedimento contiene le condizioni per la realizzazione, esercizio e dismissione dei progetti, nonche' quelle relative ad eventuali malfunzionamenti. In nessun caso puo' farsi luogo all'inizio dei lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento puo' stabilire un periodo piu' lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorita' che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata. I termini di cui al presente comma si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.

Testo in vigore dal 26 agosto 2010 al 2 febbraio 2016

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 234/2009

    Questione infondata
    23 luglio 2009

    Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, censurato, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Puglia, in quanto prevede, in sede di disciplina della fase introduttiva del procedimento di VIA, che «in ragione delle specifiche caratteristiche dimensionali e funzionali dell'opera o intervento progettato, ovvero in ragione del numero degli enti locali potenzialmente interessati e della dimensione documentale del progetto e del relativo studio di impatto ambientale, il committente o proponente, attivando a tale fine una specifica fase preliminare, può chiedere di essere in tutto o in parte esonerato dagli adempimenti di cui al comma 2, ovvero di essere autorizzato ad adottare altri sistemi di divulgazione appropriati». La ricorrente, con la memoria difensiva depositata in giudizio, ha fatto presente di non avere più interesse ad una pronuncia nel merito dopo l'avvenuta abrogazione dell'impugnata disposizione.

    Art. 23 t.u.a. · Art. 117 cost. · Art. 11 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 26 agosto 2010

Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 2009 al 26 agosto 2010. 151 parole tolte, 170 parole aggiunte.

aggiunto: Salvo quanto previsto dall'articolo 24 L'autorita' competente conclude con provvedimento espresso e motivato il procedimento di valutazione dell'impatto … sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni dandone comunicazione al proponente. L'inutile decorso tolto: del termine di centocinquanta giorni, previsto dal comma 1, da computarsi tenuto conto delle eventuali interruzioni e sospensioni intervenute, ovvero, nel caso di cui al comma 3 del presente articolo, l'inutile decorso del termine di trecentotrenta giorni dalla data di presentazione del progetto di cui all'articolo 23, comma 1, aggiunto: dei termini previsti dal presente articolo ovvero dall'articolo 24, implica l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Consiglio dei Ministri, che provvede, … delle province autonome, da adottarsi nel rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia e tolto: del principio della fissazione di un termine del procedimento. aggiunto: dei principi richiamati all'articolo 7, comma 7, lettera e) del presente decreto. 2-bis. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione e' disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo L'autorita' competente puo' richiedere al proponente entro tolto: centoventi giorni dalla presentazione aggiunto: trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo tolto: 23, comma 1 aggiunto: 24, comma 4, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata, con l'indicazione di un termine per la risposta che non puo' superare i tolto: sessanta aggiunto: quarantacinque giorni, prorogabili, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori tolto: sessanta giorni. Il proponente puo', di propria iniziativa, fornire integrazioni alla documentazione presentata aggiunto: quarantacinque giorni. L'autorita' competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati. L'autorita' competente, ove ritenga tolto: rilevante aggiunto: che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il pubblico tolto: la conoscenza dei contenuti delle integrazioni, dispone che il proponente depositi copia delle stesse tolto: presso l'apposito ufficio dell'autorita' competente e aggiunto: ai sensi dell'articolo 23, comma 3, e, contestualmente, dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalita' di cui all'articolo 24, commi 2 e 3. tolto: In tal caso chiunque entro sessanta giorni puo' presentare osservazioni aggiuntive. Il aggiunto: Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto emendato ai sensi del presente articolo, chiunque abbia interesse puo' prendere visione del progetto e del relativo studio di impatto ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in relazione alle sole modifiche apportate agli elaborati ai sensi del comma 3. In questo caso, l'autorita' competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale tolto: e' espresso entro il termine di aggiunto: entro novanta giorni dalla tolto: trasmissione della documentazione integrativa aggiunto: scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni aggiunto: da parte dell'autorita' competente, non presentando gli elaborati modificati, o ritiri la domanda, non si procede all'ulteriore corso della valutazione. tolto: L'interruzione della procedura ha effetto di pronuncia interlocutoria negativa. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, … assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o tolto: intervento inclusa, nel caso di impianti che ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l'autorizzazione integrata ambientale di cui al medesimo decreto aggiunto: dell'impianto. Il provvedimento contiene le condizioni per la realizzazione, esercizio e dismissione dei progetti, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art26 · fonte del testo

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