Art. 216 t.u.a. — operazioni di recupero

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 febbraio 2008 al 26 agosto 2010. Leggi il testo vigente →

A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti puo' essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attivita' ((alla provincia territorialmente competente)), entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. Nelle ipotesi di rifiuti elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma 1, lettera a), di veicoli fuori uso di cui all'articolo 227, comma 1, lettera c), e di impianti di coincenerimento, l'avvio delle attivita' e' subordinato all'effettuazione di una visita preventiva, da parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della predetta comunicazione. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in relazione a ciascun tipo di attivita', prevedono in particolare:

  • a)per i rifiuti non pericolosi:
  • 1)le quantita' massime impiegabili;
  • 2)la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili nonche' le condizioni specifiche alle quali le attivita' medesime sono sottoposte alla disciplina prevista dal presente articolo;
  • 3)le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o alle quantita' dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
  • b)per i rifiuti pericolosi:
  • 1)le quantita' massime impiegabili;
  • 2)la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti;
  • 3)le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di attivita' e di impianto utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presenti in sito;
  • 4)gli altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero;
  • 5)le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione al tipo ed alle quantita' di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente. ((La provincia)) iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attivita' e, entro il termine di cui al comma 1, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attivita', a firma del legale rappresentante dell'impresa, e' allegata una relazione dalla quale risulti:
  • a)il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma 1;
  • b)il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;
  • c)le attivita' di recupero che si intendono svolgere;
  • d)lo stabilimento, la capacita' di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati, nonche' l'utilizzo di eventuali impianti mobili;
  • e)le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero. Qualora la competente Sezione regionale dell'Albo accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, la medesima sezione propone alla provincia di disporre, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attivita', salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.10 La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero. La procedura semplificata di cui al presente articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1 che gia' fissano i limiti di emissione in relazione alle attivita' di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui all'articolo 269 in caso di modifica sostanziale dell'impianto. Le disposizioni semplificate del presente articolo non si applicano alle attivita' di recupero dei rifiuti urbani, ad eccezione:
  • a)delle attivita' per il riciclaggio e per il recupero di materia prima secondaria e di produzione di compost di qualita' dai rifiuti provenienti da raccolta differenziata;
  • b)delle attivita' di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere combustibile da rifiuto effettuate nel rispetto delle norme tecniche di cui al comma 1. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera di cui all'articolo 214, comma 4, lettera b), e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni vigenti e fatta salva l'osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, determina modalita', condizioni e misure relative alla concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni legislative vigenti a favore dell'utilizzazione dei rifiuti ((in via prioritaria in operazioni di riciclaggio e di recupero per ottenere materie, sostanze, oggetti, nonche')) come combustibile per produrre energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti e nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001 e dal relativo decreto legislativo di attuazione 29 dicembre 2003, n. 387. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4)). ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4)). Alle attivita' di cui al presente articolo si applicano integralmente le norme ordinarie per il recupero e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo al recupero. Le condizioni e le norme tecniche relative ai rifiuti pericolosi di cui al comma 1 sono comunicate alla Commissione dell'Unione europea tre mesi prima della loro entrata in vigore. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di inizio di attivita' solo se effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto. Fatto salvo quanto previsto dal comma 13, le norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in riserva di rifiuti non pericolosi non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto, nonche' le modalita' di stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni. ((15. Le comunicazioni effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto alle sezioni regionali dell'Albo sono trasmesse, a cura delle Sezioni medesime, alla provincia territorialmente competente.))
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4

10

Il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 ha disposto (con l'art. 2, comma 38) che "All'articolo 216, comma 4, le parole da: "La sezione regionale dell'Albo" fino a "disporre" sono sostituite dalle seguenti: " La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone"".

Testo in vigore dal 13 febbraio 2008 al 26 agosto 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 13 febbraio 2008

Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 2006 al 13 febbraio 2008. 235 parole tolte, 55 parole aggiunte in 6 capoversi.

… rifiuti puo' essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attivita' alla tolto: competente Sezione Regionale dell'Albo, di cui all'articolo 212, che ne da' notizia alla provincia territorialmente competente, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. Nelle ipotesi …

… salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente. La tolto: sezione regionale dell'Albo aggiunto: provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio …

… concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni legislative vigenti a favore dell'utilizzazione dei rifiuti aggiunto: in via prioritaria in operazioni di riciclaggio e di recupero per ottenere materie, sostanze, oggetti, nonche' come combustibile per produrre energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente interesse pubblico … settembre 2001 e dal relativo decreto legislativo di attuazione 29 dicembre 2003, n. 387. tolto: Con apposite norme tecniche adottate ai sensi del comma 1, da pubblicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, e' individuata una lista di rifiuti non pericolosi maggiormente utilizzati nei processi dei settori produttivi nell'osservanza dei seguenti criteri:

tolto: a) diffusione dell'impiego nel settore manifatturiero sulla base di dati di contabilita' nazionale o di studi di settore o di programmi specifici di gestione dei rifiuti approvati ai sensi delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto;

tolto: b) utilizzazione coerente con le migliori tecniche disponibili senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;

tolto: c) impiego in impianti autorizzati. I rifiuti individuati ai sensi del comma 9 sono sottoposti unicamente alle disposizioni di cui agli articoli 188, comma 3, 189, 190 e 193 nonche' alle relative norme sanzionatorie contenute nella parte quarta del presente decreto. Sulla base delle informazioni di cui all'articolo 189 il Catasto redige per ciascuna provincia un elenco degli impianti di cui al comma 9 aggiunto: COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4. Alle attivita' di cui al presente articolo si applicano integralmente le norme ordinarie … i termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni. tolto: Le comunicazioni gia' aggiunto: 15. Le comunicazioni effettuate alla data di entrata in vigore tolto: della parte quarta del presente decreto tolto: ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e le conseguenti iscrizioni nei registri tenuti dalle Province restano valide ed efficaci fino alla scadenza di cui al comma 5 del medesimo articolo 33 aggiunto: alle sezioni regionali dell'Albo sono trasmesse, a cura delle Sezioni medesime, alla provincia territorialmente competente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4

    Il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 ha disposto (con l'art. 2, comma 38) che "All'articolo 216, comma 4, le parole da: "La sezione regionale dell'Albo" fino a "disporre" sono sostituite dalle seguenti: " La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone"".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art216 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari