Art. 205 t.u.a. — misure per incrementare la raccolta differenziata

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In ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:

  • a)almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;
  • b)almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;
  • c)almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4 Nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, e' applicata un'addizionale del venti per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dell'Autorita' d'ambito, istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ne ripartisce l'onere tra quei comuni del proprio territorio che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attivita' produttive d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono stabilite la metodologia e i criteri di calcolo delle percentuali di cui ai commi 1 e 2, nonche' la nuova determinazione del coefficiente di correzione di cui all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in relazione al conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 4 continua ad applicarsi la disciplina attuativa di cui all'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Le regioni tramite apposita legge, e previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, possono indicare maggiori obiettivi di riciclo e recupero. 26
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

26

La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 24 luglio 2009, n. 249 (in G.U. 1a s.s. 29/07/2009, n. 30) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 6 del presente articolo "nella parte in cui assoggetta ad una previa intesa con il Ministro dell'ambiente l'adozione delle leggi con cui le Regioni possono indicare maggiori obiettivi di riciclo e di recupero dei rifiuti".

Testo in vigore dal 30 luglio 2009 al 26 agosto 2010

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 249/2009

    Ha colpito questo articolo
    24 luglio 2009

    V. titoletto.

    Art. 199 t.u.a. · Art. 204 t.u.a. · Art. 205 t.u.a. · Art. 195 t.u.a.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

11 versioni dal 2006

2006oggi
  1. 16 giugno 2023 — oggiin vigoreper 3 anni
  2. 1 giugno 2021 — 16 giugno 2023per 2 anni
  3. 26 settembre 2020 — 1 giugno 2021per 8 mesi
  4. 24 giugno 2017 — 26 settembre 2020per 3 anni
  5. 11 aprile 2017 — 24 giugno 2017per 2 mesi
  6. 2 febbraio 2016 — 11 aprile 2017per un anno
  7. 25 dicembre 2010 — 2 febbraio 2016per 5 anni
  8. 26 agosto 2010 — 25 dicembre 2010per 4 mesi
  9. 30 luglio 2009 — 26 agosto 2010per un anno
  10. 13 febbraio 2008 — 30 luglio 2009per un anno
  11. 14 aprile 2006 — 13 febbraio 2008testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 30 luglio 2009

Confronto con la versione in vigore dal 13 febbraio 2008 al 30 luglio 2009. .

c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4tolto: . Nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non siano conseguiti …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 24 luglio 2009, n. 249 (in G.U. 1a s.s. 29/07/2009, n. 30) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 6 del presente articolo "nella parte in cui assoggetta ad una previa intesa con il Ministro dell'ambiente l'adozione delle leggi con cui le Regioni possono indicare maggiori obiettivi di riciclo e di recupero dei rifiuti".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art205 · fonte del testo

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