Codice dell’ambiente

Art. 199 t.u.a. — Piani regionali

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(( Le regioni, sentite le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorita' d'ambito di cui all'articolo 201, nel rispetto dei principi e delle finalita' di cui agli articoli 177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182-bis ed in conformita' ai criteri generali stabiliti dall'articolo 195, comma 1, lettera m), ed a quelli previsti dal presente articolo, predispongono e adottano piani regionali di gestione dei rifiuti. Per l'approvazione dei piani regionali si applica la procedura di cui alla Parte II del presente decreto in materia di VAS. Presso i medesimi uffici sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle quali si e' fondata la decisione, anche in relazione alle osservazioni scritte presentate. I piani di gestione dei rifiuti di cui al comma 1 comprendono l'analisi della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico interessato, le misure da adottare per migliorare l'efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonche' una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della parte quarta del presente decreto. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre:

  • a)tipo, quantita' e fonte dei rifiuti prodotti all'interno del territorio, suddivisi per ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani, rifiuti che saranno prevedibilmente spediti da o verso il territorio nazionale e valutazione dell'evoluzione futura dei flussi di rifiuti, nonche' la fissazione degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere a livello regionale, fermo restando quanto disposto dall'articolo 205;
  • b)i sistemi di raccolta dei rifiuti e impianti di smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi o flussi di rifiuti disciplinati da una normativa comunitaria specifica;
  • c)una valutazione della necessita' di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti esistenti per i rifiuti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i rifiuti in conformita' del principio di autosufficienza e prossimita' di cui agli articoli 181, 182 e 182-bis e se necessario degli investimenti correlati;
  • d)informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacita' dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario;
  • e)politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di gestione;
  • f)la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m);
  • g)il complesso delle attivita' e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicita' e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200, nonche' ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;
  • h)la promozione della gestione dei rifiuti per ambiti territoriali ottimali, attraverso strumenti quali una adeguata disciplina delle incentivazioni, prevedendo per gli ambiti piu' meritevoli, tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente, una maggiorazione di contributi; a tal fine le regioni possono costituire nei propri bilanci un apposito fondo;
  • i)la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani;
  • l)i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonche' per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera p);
  • m)le iniziative volte a favorire, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dai rifiuti di materiale ed energia, ivi incluso il recupero e lo smaltimento dei rifiuti che ne derivino;
  • n)le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani:
  • o)la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per specifiche tipologie di rifiuto;
  • p)le prescrizioni in materia di prevenzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225, comma 6;
  • q)il programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
  • r)un programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, elaborato sulla base del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'art. 180, che descriva le misure di prevenzione esistenti e fissi ulteriori misure adeguate. Il programma fissa anche gli obiettivi di prevenzione. Le misure e gli obiettivi sono finalizzati a dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti. Il programma deve contenere specifici parametri qualitativi e quantitativi per le misure di prevenzione al fine di monitorare e valutare i progressi realizzati, anche mediante la fissazione di indicatori. Il piano di gestione dei rifiuti puo' contenere, tenuto conto del livello e della copertura geografica dell'area oggetto di pianificazione, i seguenti elementi:
  • a)aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti;
  • b)valutazione dell'utilita' e dell'idoneita' del ricorso a strumenti economici e di altro tipo per la soluzione di problematiche riguardanti i rifiuti, tenuto conto della necessita' di continuare ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno;
  • c)campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al pubblico in generale o a specifiche categorie di consumatori. Il piano regionale di gestione dei rifiuti e' coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:
  • a)l'ordine di priorita' degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
  • b)l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
  • c)le modalita' degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attivita' di recupero di rifiuti urbani;
  • d)la stima degli oneri finanziari;
  • e)le modalita' di smaltimento dei materiali da asportare. L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento e' requisito necessario per accedere ai finanziamenti nazionali. La regione approva o adegua il piano entro il 12 dicembre 2013. Fino a tale momento, restano in vigore i piani regionali vigenti. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 8 e di accertata inattivita' nell'approvare o adeguare il piano, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, diffida gli organi regionali competenti a provvedere entro un congruo termine e, in caso di ulteriore inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione e approvazione o adeguamento del piano regionale. Le regioni, sentite le province interessate, d'intesa tra loro o singolarmente, per le finalita' di cui alla parte quarta del presente decreto provvedono alla valutazione della necessita' dell' aggiornamento del piano almeno ogni sei anni, nonche' alla programmazione degli interventi attuativi occorrenti in conformita' alle procedure e nei limiti delle risorse previste dalla normativa vigente. Le regioni e le province autonome comunicano tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione o la revisione dei piani di gestione e dei programmi di prevenzione dei rifiuti di cui al presente articolo, al fine del successivo invio degli stessi alla Commissione europea. Le regioni e le province autonome assicurano la pubblicazione dei piani e dei programmi di cui al presente articolo, anche attraverso l'inserimento degli stessi sul sito WEB della regione o della provincia autonoma. 13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

26

La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 24 luglio 2009, n. 249 (in G.U. 1a s.s. 29/07/2009, n. 30) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 9 del presente articolo nella parte in cui attribuisce al Ministro dell'ambiente il potere sostitutivo nel caso in cui "le autorita' competenti non realizzino gli interventi previsti dal piano regionale" di gestione dei rifiuti "nei termini e con le modalita' stabiliti e tali omissioni possano arrecare un grave pregiudizio all'attuazione del piano medesimo".

Testo in vigore dal 25 dicembre 2010 al 2 febbraio 2016

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Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 25 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 26 agosto 2010 al 25 dicembre 2010. 556 parole tolte, 707 parole aggiunte in 33 capoversi.

… dei principi e delle finalita' di cui agli articoli 177, 178, 179, 180, 181 tolto: e 182aggiunto: , 182 e 182-bis ed in conformita' ai criteri generali stabiliti dall'articolo 195, comma 1, lettera m)aggiunto: , ed a quelli previsti dal presente articolo, predispongono aggiunto: e adottano piani regionali di gestione dei rifiuti tolto: assicurando adeguata pubblicita' e la massima partecipazione dei cittadini, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. I piani regionali diaggiunto: . Per l'approvazione dei piani regionali si applica la procedura di cui alla Parte II del presente decreto in materia di VAS. Presso i medesimi uffici sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle quali si e' fondata la decisione, anche in relazione alle osservazioni scritte presentate. I piani di gestione dei rifiuti di cui al comma 1 comprendono l'analisi della gestione dei rifiuti tolto: prevedono misure tese alla riduzione delle quantita', dei volumi e della pericolosita' dei rifiuti aggiunto: esistente nell'ambito geografico interessato, le misure da adottare per migliorare l'efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonche' una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della parte quarta del presente decreto. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre:

a) tolto: le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi aggiunto: tipo, quantita' e fonte dei rifiuti prodotti all'interno del territorio, suddivisi per ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani, rifiuti che saranno prevedibilmente spediti da o verso il territorio nazionale e valutazione dell'evoluzione futura dei flussi di rifiuti, nonche' la fissazione degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere a livello regionale, fermo restando quanto disposto dall'articolo 205;

b) tolto: la tipologia ed il complesso degli aggiunto: i sistemi di raccolta dei rifiuti e impianti di smaltimento e tolto: di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200, nonche' dell'offerta di smaltimentoe di recupero da parte del sistema industriale aggiunto: recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi o flussi di rifiuti disciplinati da una normativa comunitaria specifica;

aggiunto: c) una valutazione della necessita' di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti esistenti per i rifiuti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i rifiuti in conformita' del principio di autosufficienza e prossimita' di cui agli articoli 181, 182 e 182-bis e se necessario degli investimenti correlati;

aggiunto: d) informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacita' dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario;

aggiunto: e) politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di gestione;

tolto: caggiunto: f) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m);

tolto: daggiunto: g) il complesso delle attivita' e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la … ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200, nonche' ad assicurare lo smaltimento aggiunto: e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;

Mostra gli altri 25 capoversi cambiati

tolto: eaggiunto: h) la promozione della gestione dei rifiuti per ambiti territoriali ottimali tolto: attraversoaggiunto: , attraverso strumenti quali una adeguata disciplina delle incentivazioni, prevedendo per gli ambiti piu' meritevoli, tenuto conto …

tolto: f) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulla qualita' dei corpi idrici superficiali e sotterranei, nel rispetto delle prescrizioni dettate ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera f);

tolto: g)aggiunto: i) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani;

tolto: haggiunto: l) i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla …

tolto: iaggiunto: m) le iniziative tolto: dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire aggiunto: volte a favorire, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero tolto: dei rifiuti;

tolto: l) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e di energia aggiunto: dai rifiuti di materiale ed energia, ivi incluso il recupero e lo smaltimento dei rifiuti che ne derivino;

tolto: maggiunto: n) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbanitolto: ;aggiunto: :

tolto: n) i tipi, le quantita' e l'origine dei rifiuti da recuperareo da smaltire, suddivisi per singolo ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani;

tolto: oaggiunto: o) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per tolto: rifiuti di tipo particolare, comprese quelle aggiunto: specifiche tipologie di rifiuto;

aggiunto: p) le prescrizioni in materia di prevenzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225, comma 6;

tolto: p) i requisiti tecnici generali relativi alle attivita' diaggiunto: q) il programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

aggiunto: r) un programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, elaborato sulla base del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'art. 180, che descriva le misure di prevenzione esistenti e fissi ulteriori misure adeguate. Il programma fissa anche gli obiettivi di prevenzione. Le misure e gli obiettivi sono finalizzati a dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti. Il programma deve contenere specifici parametri qualitativi e quantitativi per le misure di prevenzione al fine di monitorare e valutare i progressi realizzati, anche mediante la fissazione di indicatori. Il piano di gestione dei rifiuti puo' contenere, tenuto conto del livello e della copertura geografica dell'area oggetto di pianificazione, i seguenti elementi:

aggiunto: a) aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti tolto: nel rispetto della normativa nazionale e comunitariaaggiunto: ;

aggiunto: b) valutazione dell'utilita' e dell'idoneita' del ricorso a strumenti economici e di altro tipo per la soluzione di problematiche riguardanti i rifiuti, tenuto conto della necessita' di continuare ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno;

aggiunto: c) campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al pubblico in generale o a specifiche categorie di consumatori. Il piano regionale di gestione dei rifiuti e' coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigentetolto: , ove adottati. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:

a) l'ordine di priorita' degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato tolto: dall' Istituto superiore aggiunto: dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

… necessario per accedere ai finanziamenti nazionali. La regione approva o adegua il piano entro tolto: due anni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto; nel frattempo aggiunto: il 12 dicembre 2013. Fino a tale momento, restano in vigore i piani regionali vigenti. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma tolto: 7 aggiunto: 8 e di accertata inattivita'tolto: , il aggiunto: nell'approvare o adeguare il piano, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e tolto: della tutela del territorio e del mareaggiunto: , ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, diffida gli organi regionali competenti tolto: ad adempiere aggiunto: a provvedere entro un congruo termine e, in caso di tolto: protrazione dell'inerzia aggiunto: ulteriore inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione e approvazione aggiunto: o adeguamento del piano regionale. tolto: Qualora le autorita' competenti non realizzino gli interventi previsti dal piano regionale nei termini e con le modalita' stabiliti e tali omissioni possano arrecare un grave pregiudizio all'attuazione del piano medesimo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida le autorita' inadempienti a provvedere entro un termine non inferiore a centottanta giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Ministro puo' adottare, in via sostitutiva, tutti i provvedimenti necessari e idonei per l'attuazione degli interventi contenuti nel piano. A tal fine puo' avvalersi anche di commissari"ad acta". I provvedimenti di cui al comma 9 possono riguardare interventi finalizzati a:

tolto: a) attuare la raccolta differenziata dei rifiuti;

tolto: b) provvedere al reimpiego, al recupero e al riciclaggio degli imballaggi conferiti al servizio pubblico;

tolto: c) favorire operazioni di trattamento dei rifiuti urbani ai fini del riciclaggio e recupero degli stessi;

tolto: d) favorire la realizzazione e l'utilizzo di impianti per il recupero dei rifiuti solidi urbani. Le regioni, sentite le province interessate, d'intesa tra loro o singolarmente, per le finalita' di cui alla parte quarta del presente decreto provvedono tolto: all'aggiornamento del piano aggiunto: alla valutazione della necessita' dell' aggiornamento del piano almeno ogni sei anni, nonche' alla programmazione degli interventi attuativi occorrenti in conformita' alle procedure e nei limiti delle risorse previste dalla normativa vigente. tolto: Sulla base di appositi accordi di programma stipulati con il Ministro aggiunto: Le regioni e le province autonome comunicano tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del maretolto: , di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, d'intesa con la regione interessata, possono essere autorizzati, ai sensi degli articoli 214 e 216, la costruzione e l'esercizio, oppure il solo esercizio, all'interno di insediamenti industriali esistenti, di impianti per il recupero di rifiuti urbani non previsti dal piano regionale, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

tolto: a) siano riciclati e recuperati come materia prima rifiuti provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto compost da rifiuti oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti;

tolto: b) siano rispettate le norme tecniche di cui agli articoli 214 e 216;

tolto: c) siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela dell'ambiente;

tolto: d) sia garantita una diminuzione delle emissioni inquinanti aggiunto: l'adozione o la revisione dei piani di gestione e dei programmi di prevenzione dei rifiuti di cui al presente articolo, al fine del successivo invio degli stessi alla Commissione europea. Le regioni e le province autonome assicurano la pubblicazione dei piani e dei programmi di cui al presente articolo, anche attraverso l'inserimento degli stessi sul sito WEB della regione o della provincia autonoma. 13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art199 · fonte del testo

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