Art. 178-bis t.u.a. — Responsabilità estesa del produttore

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Al fine di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, con uno o piu' decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, sono istituiti, anche su istanza di parte, regimi di responsabilita' estesa del produttore. Con il medesimo decreto sono definiti, per singolo regime di responsabilita' estesa del produttore, i requisiti, nel rispetto dell'articolo 178-ter, e sono altresi' determinate le misure che includono l'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l'utilizzo di tali prodotti e la successiva gestione dei rifiuti, la responsabilita' finanziaria per tali attivita' nonche' misure volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilita' estesa del produttore. Sono fatte salve le discipline di responsabilita' estesa del produttore di cui agli articoli 217 e seguenti del presente decreto. La responsabilita' estesa del produttore del prodotto e' applicabile fatta salva la responsabilita' della gestione dei rifiuti di cui all'articolo 188, comma 1, e fatta salva la legislazione esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici. I regimi di responsabilita' estesa del produttore istituiti con i decreti di cui al comma 1 prevedono misure appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti e dei loro componenti volta a ridurne gli impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e tesa ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano secondo i criteri di priorita' di cui all'articolo 179 e nel rispetto del comma 4 dell'articolo 177. Tali misure incoraggiano, tra l'altro, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e componenti dei prodotti adatti all'uso multiplo, contenenti materiali riciclati, tecnicamente durevoli e facilmente riparabili e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a essere preparati per il riutilizzo e riciclati per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti. Le misure tengono conto dell'impatto dell'intero ciclo di vita dei prodotti, della gerarchia dei rifiuti e, se del caso, della potenzialita' di riciclaggio multiplo. I decreti di cui al comma 1:

  • a)tengono conto della fattibilita' tecnica e della praticabilita' economica nonche' degli impatti complessivi sanitari, ambientali e sociali, rispettando l'esigenza di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno;
  • b)disciplinano le eventuali modalita' di riutilizzo dei prodotti nonche' di gestione dei rifiuti che ne derivano ed includono l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico le informazioni relative alla modalita' di riutilizzo e riciclo;
  • c)prevedono specifici obblighi per gli aderenti al sistema. Nelle materie di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, i regimi di responsabilita' estesa del produttore sono istituiti e disciplinati, ai sensi del comma 1, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata.

Testo in vigore dal 26 settembre 2020 al 16 giugno 2023

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Che cosa è cambiato dal 26 settembre 2020

Confronto con la versione in vigore dal 25 dicembre 2010 al 26 settembre 2020. 313 parole tolte, 413 parole aggiunte in 9 capoversi.

Al fine di rafforzare tolto: la prevenzione e facilitare l'utilizzo efficiente delle risorse durante l'intero ciclo di vita, comprese le fasi di riutilizzo, riciclaggio e aggiunto: il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, tolto: evitando di compromettere la libera circolazione delle merci sul mercato, possono essere adottati, previa consultazione delle parti interessate, con uno o piu' decreti aggiunto: adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tolto: aventi natura regolamentareaggiunto: , di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata tolto: di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalita' e i criteri di introduzione dellaaggiunto: , sono istituiti, anche su istanza di parte, regimi di responsabilita' estesa del produttore. Con il medesimo decreto sono definiti, per singolo regime di responsabilita' estesa del produttore tolto: del prodotto, inteso comeaggiunto: , i requisiti, nel rispetto dell'articolo 178-ter, e sono altresi' determinate le misure che includono l'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l'utilizzo di tali prodotti e la successiva gestione dei rifiuti, la responsabilita' finanziaria per tali attivita' nonche' misure volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodottitolto: , nell'organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti, e nell'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo il loro utilizzo. Ai medesimi fini possono essere adottati con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, le modalita' e i criteri:

tolto: a) di gestione dei rifiuti e della relativa responsabilita' finanziaria dei produttori del prodotto. I decreti della presente lettera sono adottati di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

tolto: b) di pubblicizzazione delle informazioni relative alla misura in cui il prodotto e' riutilizzabile e riciclabile;

tolto: c) della aggiunto: (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilita' estesa del produttore. Sono fatte salve le discipline di responsabilita' estesa del produttore di cui agli articoli 217 e seguenti del presente decreto. La responsabilita' estesa del produttore del prodotto e' applicabile fatta salva la responsabilita' della gestione dei rifiuti di cui all'articolo 188, comma 1, e fatta salva la legislazione esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici. I regimi di responsabilita' estesa del produttore istituiti con i decreti di cui al comma 1 prevedono misure appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti tolto: volta a ridurre i loro impatti ambientali;

tolto: d) di progettazione dei prodotti volta a diminuire o eliminare i aggiunto: e dei loro componenti volta a ridurne gli impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodottitolto: , assicurando aggiunto: e tesa ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano tolto: in conformita' ai criteri di cui agli articoli 177 e 179;

tolto: e) volti a favorire e incoraggiare aggiunto: secondo i criteri di priorita' di cui all'articolo 179 e nel rispetto del comma 4 dell'articolo 177. Tali misure incoraggiano, tra l'altro, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti aggiunto: e componenti dei prodotti adatti all'uso multiplo, tolto: tecnicamente durevoli, aggiunto: contenenti materiali riciclati, tecnicamente durevoli e facilmente riparabili e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti tolto: ad un recupero adeguato e sicuro e a uno smaltimento compatibile con l'ambiente. La responsabilita' estesa del produttore del prodotto e' applicabile fatta salva la responsabilita' della gestione dei rifiuti di cui all'articolo 188, comma 1, e fatta salva la legislazione esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici aggiunto: a essere preparati per il riutilizzo e riciclati per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti. Le misure tengono conto dell'impatto dell'intero ciclo di vita dei prodotti, della gerarchia dei rifiuti e, se del caso, della potenzialita' di riciclaggio multiplo. I decreti di cui al comma 1 tolto: possono prevedere altresi' che i costi dellaaggiunto: :

aggiunto: a) tengono conto della fattibilita' tecnica e della praticabilita' economica nonche' degli impatti complessivi sanitari, ambientali e sociali, rispettando l'esigenza di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno;

aggiunto: b) disciplinano le eventuali modalita' di riutilizzo dei prodotti nonche' di gestione dei rifiuti tolto: siano sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti. Nel caso il produttore del prodotto partecipi parzialmente, il distributore del prodotto concorre per la differenza fino all'intera copertura di tali costi. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica aggiunto: che ne derivano ed includono l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico le informazioni relative alla modalita' di riutilizzo e riciclo;

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aggiunto: c) prevedono specifici obblighi per gli aderenti al sistema. Nelle materie di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, i regimi di responsabilita' estesa del produttore sono istituiti e disciplinati, ai sensi del comma 1, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art178bis · fonte del testo

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