Art. 15 t.u.a. — Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 aprile 2006 al 13 febbraio 2008. Leggi il testo vigente →
Sono sottoposti a valutazione ambientale strategica in sede statale i piani e programmi di cui all'articolo 7 la cui approvazione compete ad organi dello Stato. Per la valutazione ambientale dei piani e programmi di cui al comma 1, le disposizioni del presente capo integrano e specificano le disposizioni del capo I; queste ultime si applicano anche per la valutazione dei progetti di cui al comma 1 ove non diversamente disposto nel presente capo II.
Testo in vigore dal 14 aprile 2006 al 13 febbraio 2008
